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10/11/2020

Progettazione post-sisma e iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti

Il ritardo nell'invio della richiesta di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 34, D.L. 189/2016, necessaria per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per gli interventi per la ricostruzione post-sisma 2016, determina l’esclusione dalla gara.

Nel caso di specie un RTI di professionisti partecipava ad una gara per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e relazione idraulica - con possibilità di estendere l’incarico alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - relativi all’intervento di realizzazione di un nuovo edificio sede di un liceo in Umbria. Il raggruppamento era stato escluso dalla gara perché un componente del RTI aveva richiesto l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 34, D.L. 189/2016, conv. dalla L. 229/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), solo dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il TAR Umbria 23/09/2020, n. 418, ha confermato la legittimità dell'esclusione affermando che nel caso in cui il professionista abbia inoltrato la domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e/o successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- non è utilizzabile il soccorso istruttorio, in quanto l’attuazione di tale istituto nelle procedure competitive o concorsuali incontra significativi condizionamenti in considerazione della necessità di contemperare le esigenze ad esso sottese con la garanzia della par condicio, che non consente, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda, l’integrazione di requisiti maturati successivamente a detto termine;

- deve ritenersi prevalente - rispetto al principio di favor partecipationis invocato dal ricorrente - il principio generale dell’auto-responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione di gara.

Sul tema è stata peraltro richiamata la recente Delibera 08/07/2020, n. 588, con la quale l'ANAC, nel ribadire che l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 34, D.L. 189/2016 rappresenta un requisito soggettivo, la cui carenza preclude l’affidamento di incarichi di progettazione in materia di prevenzione sismica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, ha tuttavia precisato che ai fini del possesso dei requisiti di gara, deve ritenersi sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco speciale entro il termine di scadenza della presentazione dell’offerta o manifestazione di interesse, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti soggettivi.

Secondo il TAR tale eccezione è determinata dall’esigenza di non fare pesare sul professionista il rischio dell’eventuale ritardo imputabile all’amministrazione nell’elaborare la domanda di iscrizione all’elenco e pertanto non assume rilevanza per il caso in cui la stessa non sia stata richiesta dal professionista entro il predetto termine.

Dalla redazione