Come già indicato nelle Prime Linee-guida, la legge n. 229 del 2016 prevede che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni coinvolti nell'evento sismico, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (nel prosieguo solo "Anagrafe").
L'iscrizione è subordinata all'esito favorevole delle verifiche antimafia, svolte, come si è già detto, nella forma più penetrante dell'informazione.
Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario;
e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura, in conformità alle Linee-guida del Comitato.
Fatte salve le istanze già presentate, il Ministero dell'Interno, al fine di agevolare gli operatori economici interessati ai lavori della ricostruzione, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione nell'Anagrafe, curato dalla Struttura e disponibile tramite una specifica procedura di caricamento dell'istanza e dei relativi dati finalizzati all'iscrizione, con l'utilizzo di una piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario Straordinario.
Il nuovo sistema prevede che l'autocertificazione dì cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 20Il, richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 229 del 2016 per gli interventi di immediata esecuzione, sia compilata e sottoscritta dal titolare dell'impresa o, qualora si tratti di società, dal rappresentante legale della stessa.
All'atto dell'inserimento della domanda, l'operatore economico viene informato dell'obbligo di comunicare alla Struttura, pena la cancellazione dall'Anagrafe, ogni mutamento degli assetti societari o gestionali che coinvolga i soggetti destinatari, in base all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, di verifiche antimafia.
Ai sensi dell'articolo 86, comma 3, dello stesso provvedimento, la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dall'avvenuta modifica e a opera del legale rappresentante.
Sul sito di ogni Prefettura e su quello della Struttura sarà pubblicato un link di collegamento alla piattaforma informatica per la compilazione on-line del modulo di iscrizione (http/anagrafe.sisma2016.gov.it).
Le eventuali istanze trasmesse via pec che pervengano in data successiva a quella di entrata in vigore di tale nuova procedura - 30 gennaio 2017 - saranno restituite al mittente, con l'indicazione esplicita di provvedere al reinoltro della domanda di iscrizione tramite piattaforma informatica.
Una volta effettuata l'iscrizione, essa ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia.
L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.