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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 26/01/1987, n. 1-41/Legisl.
D. P.G.P. Trento 26/01/1987, n. 1-41/Legisl.
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- Sentenza C. Cost. 02/04/2014, n. 70
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- Delib. G.P. 18/01/1991, n. 71
- L.P. 15/01/1990, n. 3
- L.P. 22/08/1988, n. 26
- L.P. 25/07/1988, n. 22
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PARTE I - NORME PER LA TUTELA DELL’ARIA E DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità della legge1. La presente parte I disciplina le modalità ed i limiti delle emissioni nell’atmosfer |
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Titolo II - Emissioni in atmosfera |
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Art. 2 - Ambito di applicazione delle disposizioni1. Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le emissioni di fumi, gas, polveri, |
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Art. 3 - Limiti di accettabilità delle emissioni1. Le emissioni che gli impianti termici provocano nell’atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti di accettabilità fissati nell’allegata tabella A. 2. Le emissioni di qualunque tipo in atmosfera derivanti da impianti produttivi e da impianti misti, cioè ad uso produttivo e termico, non devono risultare superiori ai limiti di accettabilità fissati nell’allegata tabella B. 3. Gli impianti che, per le loro caratteristiche tecniche, producono emissioni non rientranti nei limiti di accettabilità di cui alle suddette tabelle, dovranno essere dotati di opp |
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Art. 4 - Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti |
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Art. 5 - Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti1. Gli impianti di cui al precedente articolo 3, i relativi locali e le connesse installaz |
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Art. 8-bis - Autorizzazioni per i nuovi impianti industriali1. Ai fini dell’esame delle domande di autorizzazione di nuovi impianti di cui all’articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si applicano le disposizioni dell’a |
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Art. 8-ter - Autorizzazioni per gli impianti industriali esistenti1. Nei confr |
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Art. 9 - Coordinamento con la normativa statale1. Nel collaudo degli impianti termici di cui all’articolo 10 della legge 30 aprile 19 |
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Art. 10 - Combustibili ammessi |
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Art. 11 - Conduzione degli impianti termici1. Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile, al fine di evitare alterazioni delle normali condizioni della salubrità dell’aria tali da costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni |
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Art. 12 - Gallerie stradali1. Quando nelle gallerie stradali ed autostradali venga accertato, anche soltanto nei mome |
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Titolo III - Disciplina degli scarichi |
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Art. 13 - Ambito di applicazione delle disposizioni1. Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti e a tutela della salu |
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Art. 14 - Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi1. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo, valgono le definizioni di insediamento civile e produttivo stabilite dalla normativa statale. Sono comunque considerati insediamenti civili: a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti in base al valore medio del BOD5; a-bis) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all’insediamento; N258 a-ter) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello; N163 a-quater) le cantine vinicole che trattano uva in quantità non superiore a 1.000 quintali annui; N163 b) i servizi per l’igiene e la pulizia della persona; c) gli stabilimenti idropinici e idrotermali; d) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui; e) gli osped |
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Art. 15 - Conformità degli scarichi ai limiti |
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Art. 16 - Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corsi d’acqua su |
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Art. 17 - Scarichi dei nuovi insediamenti civili1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 23, non possano esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme: a) non devono aver recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto dal presente articolo. È fatta salva inoltre la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), per la concimazione organica delle coltura, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque e dai regolamenti comunali di igiene; |
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Art. 17-bis - Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura1. Non |
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Art. 17-ter - Scarichi degli stabilimenti idropinici e idrotermali1. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dagli stabilimenti |
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Art. 17-quater - Scarichi dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici1. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e), della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”, con apposito piano-stralcio del piano provinciale di risanamento delle acque sono determinati, per ciascun rifugio alpino o ri |
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Art. 17-quinquies - Disposizione in materia di trattamento dei reflui dei rifugi alpini1. Al fine di assicurare la salvaguardia dell’ambiente di alta montagna e la tutela delle risorse idriche, la Giunta provinciale può concedere contributi per la costruzione di impianti per la depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini, previsti dallo specifico piano-stralcio di cui all’articolo 17-quater. |
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Art. 17-sexies - Scarico dei liquami degli autoveicoli itineranti1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 |
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Art. 18 - Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti devono, entro tre anni dalla data del 13 dicembre 1978, adeguarsi alle seguenti norme: |
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Art. 18-bis - Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne1. In attuazione dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta provinciale individua i settori e le attività nei quali le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne o provenienti dalle superfici scolanti |
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Art. 19-bis - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e: a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2; b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbra |
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Art. 20 - Scarichi degli insediamenti civili esistenti1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall’autorità comunale. |
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Art. 21 - Scarichi nei laghi1. Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi. 2. In laghi di inv |
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Art. 22 - Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee1. Trascorso il periodo stabilito o da stabilirsi per l’adeguamento a norma degli artico |
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Art. 23 - Autorizzazione allo scarico1. Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata: a) dal servizio protezione ambiente: 1) per gli scarichi in acque superficiali, ad esclusione di quelli provenienti da insediamenti civili di cubatura inferiore a 2.000 metri cubi o che abbiano una ricettività inferiore a trenta persone; 2) per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature; in tal caso l’autorizzazione è rilasciata all’ente titolare della pubblica fognatura ovvero dell’impianto di depurazione; b) dal sindaco del comune competente, in tutti gli altri casi. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli effluenti dello st |
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Art. 23-bis - Norme transitorie e particolari in materia di autorizzazione allo scarico |
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Art. 24 - Scarichi in fognatura degli insediamenti produttivi1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 23, è rilasciata su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se la fognatura è pr |
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Art. 25 - Restituzione di acque derivate1. L’eventuale restituzione dagli insediamenti civili e produttivi di acque concesse in derivazione è soggetta alla disciplina degli scarichi stabilita dalla parte I; in tutti gli altri casi, le acque devono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative del corpo idrico dal quale sono state prelevate e con l’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. 2. Nei disciplinari relativi a nuove concessioni o a varianti di concessioni in atto dovranno essere indicati i limiti di accettabilità e le caratteristiche qualitative di cui al comma 1 e determinati i luoghi di restituzione, acquisito a tal fine il parere del servizio protezione ambiente, in fun |
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Art. 26 - Serbatoi o contenitori di materiale inquinante1. L’alimentazione dei serbatoi e delle vasche per la preparazione e la distribuzione delle poltiglie antiparassitarie deve essere effettuata con tubi di alimentazione a bocca libera e comunque non pescanti nei serbatoi o nelle vasche medesime ovvero dotati di idonei sistemi di sicurezza, quali valvole di ritegno o valvole di non ritorno. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite, in funzione della tutela delle falde acquifere e del sottosuolo dagli inquinamenti, le modalità tecniche per l’installazione dei predetti serbatoi e vasche, nonché le modalità e i tempi di adeguamento di quelli esistenti. N173 2. I serbatoi o contenitori di olii combustibili o altro materiale che possa contribuire all’inquinamento del sottosuolo o delle falde acquifere, non possono, dopo la data del 13 dicembre 1978, essere depositati direttamente a contatto col |
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Art. 27 - Scarichi occasionali |
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Art. 28 - Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque1. Per quanto non disciplinato dalla parte I del presente testo unico, la Provincia autono |
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Art. 29 - Lavorazioni pericolose1. In attesa di una normativa statale in materia, nell’ambito delle lavorazioni definite insalubri ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie e suc |
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Art. 30 - Provvedimenti per la tutela dell’ambiente in relazione all’attività agricola1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla citata legge provinciale, la Giunta provinciale promuove e realizza, anche con il concorso degli enti locali, dell’Ente di sviluppo dell’agricoltura trentina e delle associazioni di categorie e produttori, iniziative e progetti di sensibilizzaz |
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Art. 30-bis - Sonde geotermiche1. L'installazione di sonde geotermiche nel sottosuolo per lo sfruttamento dell'energia geotermica, senza prelievo di acqua, è ammessa su tutto il territorio provinciale, previa comunicazione, da presentare almeno sessanta giorni prima dell'inizio |
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Titolo IV - Disposizioni di coordinamento |
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Art. 31 - Strumenti urbanistici1. I nuovi strumenti urbanistici e le loro varianti dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze di tutela contro l’inquinamento atmosferico, idrico e quelle di smaltimento dei rifiuti, in relazione alla localizzazione degli ins |
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Art. 32 - Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare |
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Art. 33 - Adeguamento dei regolamenti locali1. I regolamenti locali d’igiene e sanità, nonché quelli edilizi, devono essere adegua |
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Art. 34 - Regolamenti per il servizio di fognatura1. I comuni debbono, entro il 30 giugno 1982, adottare idonei regolamenti per il servizio |
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Titolo V - Organizzazione degli interventi |
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Art. 35 - Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti1. È istituita presso il servizio protezione ambiente la commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, composta da: 1) il dirigente generale del dipartimento nell’ambito del quale è raggruppato il servizio protezione ambiente, con funzioni di presidente; 2) il dirigente del servizio protezione ambiente, con funzioni di vicepresidente; 3) un medico in servizio presso la Provincia o da un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale; N29 4) il responsabile del laboratorio provinciale d’igiene e profilassi, sezione chimica; 5) il responsabile |
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Art. 36 - Ripartizione di competenze1. Tutti gli atti attribuiti dalla parte I e dalla parte II al servizio protezione ambiente, ivi compresi pareri e proposte, sono devoluti alla commissione per la tu |
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Art. 37 - Vigilanza |
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Art. 38 - Metodologie di accertamento1. Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni o gli scarichi, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti e i combustibili da controllare. 2. I proprietari |
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Art. 39 - Consulenze e prestazioni esterne1. Ai fini dell’applicazione del presente testo |
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Art. 40 - Servizio di rilevamento e catasto1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni dell’aria e delle acque la Provincia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento dell’inquinamento atmosferico e idrico. 2. Ai medesimi fini la Provincia istituisce un catasto nel quale sono raccolti e continuamente aggiornati i dati relativi a: 1) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei; |
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Art. 41 - Provvedimenti conseguenti al controllo1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative, se dai controlli emerge che gli scarichi o le emissioni non sono con |
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Art. 42 - Dispositivi di abbattimento e depurazione1. Ai fini del controllo dell’osservanza dei limiti di accettabilità delle emissioni e degli scarichi e del costante regolare funzionamento dei dispositivi per l’abbattimento o di depurazione, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può prescrivere l’installazione di idonei strumenti di rilevazione continua e di registrazione, ivi compresi prelevatori automatici, anche collegati con la rete d |
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Art. 43 - Impianti centralizzati di depurazione industriale1. “La Provincia, i comuni ed i consorzi fra tali enti,” N9 nonché i consorzi o altre forme associative costituite |
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Art. 44 - Gestione tecnica degli impianti di depurazione1. Alla manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, provvede la Provincia. 2. La gestione degli impianti di depurazione biologica e dei relativi collettori principali di adduzione, realizzati da comuni o consorzi, su richiesta dei medesimi può |
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Art. 45 - Modalità particolari per la depurazione dei liquami di pubblica fognatura1. La Provincia può provvedere alla depurazione dei liquami di pubblica fognatura mediante l� |
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Titolo V-bis - Protezione dai pericoli derivanti dall’amianto |
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Art. 45-bis - Obiettivi1. La Provincia promuove le misure e adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e per la tutela e il risanamento dell’ambiente, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto, in attuazione delle dis |
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Art. 45-ter - Piano provinciale per la protezione dall’amianto1. Il piano provinciale per la protezione dall’amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall’amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data. 2. Il piano, oltre a quanto p |
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Art. 45-quater - Iniziative di informazione sulla pericolosità dell’amianto |
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Art. 45-quinquies - Misure di sostegno per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto1. La Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro proprietà. 2. In alternativa a quanto previsto dal |
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Art. 45-sexies - Obblighi dei proprietari1. Per aggiornare la mappatura dell’amianto presente sul territorio provinciale i soggetti pubblici e privati proprietari, se non vi hanno |
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Titolo VI - Disposizioni finali e sanzionatorie |
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Art. 46 - Ricorsi1. Avverso i provvedimenti di competenza del servizio protezione ambiente “e della commi |
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Art. 47 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo II1. Chiunque contravviene: |
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Art. 48 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo III1. Chiunque contravviene: a) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; |
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Art. 49 - Sanzioni amministrative inerenti al titolo V |
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Art. 50 - Irrogazione delle sanzioni amministrative1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi. 1-bis. Chi con un’azione o omissione viola diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o che sono da esso richiamate o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. N43 1-ter. Alla sanzione prevista dal comma 1-bis soggiace anche chi con più azioni o omissioni, anche in tempi diversi, commette più violazioni de |
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Art. 51 - Aggiornamento delle tabelle1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, potrà sostituire o modificare tutte le tabelle allegate al presente testo unico in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale dell’atmosfera e delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti o circostanze imprevedibili e urgenti, nonché al fine di apportare i necessari adeguamenti alle direttive comunitarie “e alla normativa statale” N46. |
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Art. 51.1 - Adeguamento delle autorizzazioni |
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Art. 51-bis - Disposizioni per gli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza della Provincia, ai sensi della direttiva 2008/1/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione |
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Art. 52 - Rinvio1. Per quanto non disciplinato della parte I del presente testo unico continuano ad applic |
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Titolo VII - Disposizioni finanziarie |
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Art. 53 - Norme finanziarie1. Con successivi provvedimenti legislativi saranno disposti gli interventi finanziari per |
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PARTE II - PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE |
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Art. 54 - Piano provinciale di risanamento delle acque1. La tutela delle risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita nel quadro della pianificazione economica e territoriale della Provincia di Trento, mediante il piano provinciale di risanamento delle acque. 2. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adottato dalla Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, sentiti i comuni interessati e la competente commissione consiliare. Il parere di quest’ultima deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta avanzata da parte dell’assessore cui è affidata la materia; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede in ogni caso all’approvazione del piano e/o del suo aggiornamento. Il piano è articolato come segue: a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi |
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Art. 55 - Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque1. Le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione |
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Art. 56 - Disciplina della costruzione degli impianti di depurazione1. Nella costruzione di nuovi impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature si osservano modalità progettuali e tecnico-costruttive idonee ad assicurare, in relazione alla quantità e alla qualità dei liquami da trattare, il raggiungimento, nell’ordinaria gestione, dei valori per i diversi parame |
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Art. 56-bis - Trattamento a rendimento intermedio delle pubbliche fognature1. Il piano provinciale di risanamento delle acque può pre |
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Art. 57 - Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature1. Gli enti gestori e i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature devono assicurarne la piena funzionalità ed efficacia. Essi devono a tal fine osservare le regole di conduzione tecnica proprie dell’impianto, provvedendo altresì alla manutenzione ordinaria e programmando quella straordinaria. 2. Per i fini di cui al comma precedente gli enti gestori degli impianti di depurazione biologica adottano, entro la data del 19 settembre 1986, un apposito capitolato, soggetto ad approvazione del servizio protezione ambiente, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica degli impianti e la loro manutenzione. Per gli impianti di depurazione biologica gestiti dalla Provincia all’adozione del capitolato provvede il servizio opere igienico-sanitarie d’intesa con il servizio protezione ambiente. Per gli impianti di depurazione mediante sedimentazione meccanica le principali indicazioni e modalità da seguire nella gestione degli stessi sono stabilite entro lo stesso termine dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su proposta del servizio protezione ambiente. |
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Art. 58 - Gestione dei depuratori dei liquami di pubbliche fognature in condizioni di emergenza1. Qualora si verifichino i seguenti eventi: a) diminuzione eccezionale della temperatura dei liquami in arrivo all’impianto; b) notevoli e/o repentine variazioni della |
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Art. 59 - Localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature1. La localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature - ivi compresi quelli a sedimentazione meccanica, nonché gli impianti di trattamento chimico-fisico - deve essere effettuata sulla base di una valutazione di compatibilità dell’impianto con l’assetto edilizio-urbanistico, esistente e previsto, e con la direzione dei venti dominanti, tenuto conto delle esigenze ambientali ed igienico-sanitarie. 2. L’individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti di cui al comma precedente viene effettuata con la deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo, anche in deroga alle previsi |
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Art. 60 - Norme contrattuali1. L’assunzione da parte della Provincia della gestione degli impianti di depurazione a ciclo biologico, ai sensi del secondo comma dell’articolo 44 del presente testo unico, è subordinata alla cessione a titolo gratuito della proprietà dell’area e dei manufatti in essa insistenti ovvero alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie da par |
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Art. 61 - Sanzioni1. Chiunque contravviene alle disposizioni ed alle prescrizioni stabilite dalla parte II del presente testo unico o dal piano provinciale di risanamento delle acque soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 e |
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Art. 63 - Ambito di applicazione1. La gestione dei rifiuti nella provincia di Trento è disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in quanto compatibile con la disciplina stabilita dalla presente parte III. |
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Art. 63-bis - Esclusioni1. Sono esclusi dal campo di applicazione di questa parte III gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, e in particolare materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, nonché terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; |
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Art. 63-ter - Recupero dei rifiuti |
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Art. 64 - Ripartizione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti1. Le funzioni derivanti dal decreto legislativo n. 22 del 1997 sono esercitate dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dal medesimo decreto, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente parte III e dalle altre disposizioni legislative provinciali in vigore. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione o alla programmazione |
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Art. 65 - Piani di smaltimento dei rifiuti1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 64, comma 1, deve contenere: a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti; b) l’individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani o l’individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in materia dall’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5; N63 |
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Art. 65-bis - Disposizioni urgenti per il trattamento dei rifiuti urbani1. Il presente articolo detta disposizioni urgenti per il trattamento dei ri |
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Art. 66 - Stralci ed aggiornamenti1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi, nonché in riferimento a particolari esigenze di tutela dell’ambiente o di soddisfacimento dei fabbisogni di smaltimento dei rifiuti, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, contenenti tutti gli elementi del piano di smaltimento, riferiti a singole tipologie di rifiuti. 2. I piani di smaltimento e gli eventuali piani-stralcio hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere modificati in tutto o in parte i |
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Art. 67 - Pubblica utilità ed effetti urbanistici1. L’approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica |
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Art. 67-bis - Localizzazione degli impianti e delle attività di gestione dei rifiuti1. Fatto salvo quanto previsto in materia dall’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, o dai relativi piani stralcio, è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di cui all’articolo 65, commi 1, lettera b), e 5-bis. 2. La proposta di localizzazione dell’impianto ai sensi del comma 1, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano, è trasmessa al comune territorialmente interessato, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e al servizio urbanistica e tutela del paesaggio, per l’acquisizione - entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione - dei loro pareri. La proposta è affissa per la durata di trenta giorni all’albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni all’amministrazione proponente. |
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Art. 68-bis - Ulteriori disposizioni per l’utilizzo di impianti di trattamento esistenti1. La Giunta provinciale può stipulare accordi di programma con i comuni o loro forme associative, ivi compresi i comuni nel cui territorio sono localizzati gli insediamenti, e con i soggetti economici interessati, per la costruzione e per l’esercizio o il solo esercizio, “anche all’interno di insediamenti industriali esistenti” N77, di impianti per il recupero di rifiuti urbani o di altri rifiuti speciali ad alto tasso di umidità, non previsti dal piano p |
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Art. 69 - Realizzazione di discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti urbani |
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Art. 70 - Gestione delle discariche per rifiuti urbani |
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Art. 71 - Oneri di gestione |
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Art. 71-bis - Recupero degli oneri di costruzione delle discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani1. “A decorrere dall’anno 1999” N85, “i comuni o i soggetti gestori competenti a riscuotere la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” N86 provvedono al recupero delle spese di investimento sostenute dalla Provincia per la realizzazione delle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i relativi interventi di bonifica, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti e in misura differenziata in rapporto all’impatto ambientale degli impianti. |
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Art. 72 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati1. Alle fasi del servizio di gestione dei rifiuti urbani inerenti il trattamento e lo smaltimento, ivi comprese la realizzazione e la gestione degli impianti necessari, provvedono i comuni secondo quanto previsto dal presente articolo. Non rientrano tra i predetti impianti quelli di trattamento dei rifiuti urbani realizzati all’interno dei perimetri di discarica per i fini di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); ta |
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Art. 73 - Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani1. Al fine di promuovere una riorganizzazione generale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, la Giunta provinciale approva, su proposta del servizio opere igienicosanitarie, un piano triennale per l’adeguamento ed il potenziamento delle dotazioni di macchinari ed attrezzature da destinare alla raccolta, anche differenziata, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti urbani pericolosi. N95 2. Il piano determina per ciascun bacino di servizio: a) le dotazioni di macchinari e attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio secondo criteri di efficienza ed economicità; |
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Art. 74 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani1. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Questi rifiuti sono individuati in un apposito elenco dalla Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, in relazione alle modalità di raccolta o agli impianti in cui sono conferiti. “In relazione alle peculiari caratteristiche socioeconomiche e geomorfologiche del contesto territoriale provinciale, |
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Art. 75 - Interventi di somma urgenza1. Fino all'approvazione del piano o dei piani-stralcio concernenti lo smaltimento dei rifiuti urbani ovvero nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Provincia pu� |
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Art. 76 - Bonifica delle discariche esaurite1. In connessione con l’attivazione delle discariche controllate e degli altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi della presente parte III e comunque in relazione ai bacini territoriali già serviti da impianti di smaltimento di rifiuti urbani, il servizio opere igienico-sanitarie elabora un piano, anche articolato in stralci per singoli bacini comprensoriali, relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere da effettuare, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili, in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria. |
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Art. 77 - Chiusura e bonifica delle discariche non controllate1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 76, i sindaci dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non controllate o abusive e l’esecuzione delle bonifiche necessarie. 1-bis. Qualora, in sede di progettazione o di esecuzione di opere pubbliche o private, sia rilevata nell’area di intervento la presenza di discariche e di stoccaggi incontrollati di rifiuti, esclusi i rifiuti pericolosi, realizzati prima del 16 dicembre 1999, l’amministrazione o il soggetto interessato o il relativo appaltatore provvede, per le finalità di bonifica del comma 1, con le seguenti modalità: |
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Art. 77-bis - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni concernenti la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze di cui all’articolo 64, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Resta in ogni caso ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 76, 77, 90 e 91. 2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del comune o dei comuni territorialmente interessati e sentita l’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, approva il progetto di bonifica e di ripristino ambientale ed autorizza la realizzazione degli interventi ai sensi dell’articolo 17, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la contaminazione dei suoli o delle acque superficiali e sotterranee abbia un’estensione areale superiore a un ettaro ovvero qualora i predetti interventi riguardino un’area compresa nel territorio di due o più comuni. I pareri dei comuni e dell’agenzia sono resi entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o di ricevimento della richiesta. A tal fine il comune territorialmente interessato può richiedere che siano apportate modifiche e integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto. 3. I termini dei procedimenti previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 possono essere ridefiniti di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto della complessità delle situazioni di contaminazione e delle esigenze tecniche di monitoraggio, di progettazione e di verifica istruttoria dei progetti di bonifica e ripristino ambientale. 4. Le garanzie finanziarie di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 sono prestate a favore della Provincia, che si avvale a fini istruttori dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. |
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Art. 77-ter - Finanziamenti per la bonifica dei siti inquinati1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, a decorrere dall’anno 2002 è attivato nell’ambito del bilancio provinciale un apposito fondo per i progetti di bonifica, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse dello Stato, dell’Unione europea e di altri enti, ed è destinato al finanziamento: a) degli interventi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, del |
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Art. 78 - Smaltimento dei rifiuti solidi provenienti dai rifugi alpini1. I gestori dei rifugi alpini, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al recapito a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall’attività dei rifugi alpini o prodotti nelle immediate adiacenze. |
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Art. 79 -Smaltimento dei materiali inerti |
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Art. 80 - Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura |
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Art. 81 - Smaltimento dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie |
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Art. 83 - Veicoli a motore, rimorchi e simili1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione. 2. In caso di violazione di detto obbligo, il sindaco interviene ai sensi dell’articolo 90. |
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Art. 84 - Autorizzazioni |
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Art. 85-bis - Autorizzazioni cumulative1. Al fine di favorire la |
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Art. 85-ter - Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni1. In attuazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e fermo restando il rispetto della normativa statale di attuazione del medesimo articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 85-bis - relative alle attività di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva non superi i 6.000 metri cubi quantificati in sede di progetto, anche se contengono materiali solidi estranei |
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Art. 86 - Procedura e contenuto dell’autorizzazione1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 84 sono rilasciate entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla presente parte III, dal regolamento esecutivo e, in quanto applicabili, dalle normative statali. L’autorizzazione viene negata, con provvedimento motivato: a) se l’impresa, società o ente richiedente non dimostri di possedere, sulla base dei dati e della documentazione allegata alla domanda, la necessaria idoneità tecnico-economica; b) se il titolare, il legale rappresentante, il presidente, gli amministratori, anche se non soci, dell’impresa, società o ente risultino condannati o sottoposti a procedimento penale o a misure di sicurezza per uno dei reati previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dal |
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Art. 86-bis - Procedimento di regolarizzazione1. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, le attività o gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi esercitati in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 84 o in difformità da essa possono essere regolarizzati sotto l’aspetto autorizzativo, qua |
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Art. 86-quater - Regolarizzazione della gestione di terre e rocce da scavo |
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Art. 88 - Garanzie finanziarie1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 84, comma 1 “, nei casi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo” N64, è subordinato alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dell’ente che rilascia l’autorizzazione, a copertura della spesa per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività di smaltimento esercitata. In particolare, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, ove sia positivamente conclusa l’istruttoria entro i termini di cui all’articolo 86, comunica al richiedente l’importo della garanzia finanziaria occorrente per il rilascio dell’autorizzazione; quest’ultima potrà essere accordata ad avvenuta presentazione da parte del richiedente medesimo di idonea certificazione o attestazione dell’avvenuta costituzione della garanzia nelle forme di cui al comma 2. |
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Art. 90 - Divieto di abbandono dei rifiuti1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presente parte III. |
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Art. 90-bis - Divieto di rilascio di dispositivi aerostatici |
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Art. 91 - Ordinanze contingibili e urgenti1. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubbli |
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Art. 92 - Controllo e sanzioni amministrative1. Per le violazioni delle disposizioni stabilite dalla parte III del presente testo unico e delle altre disposizioni da essa richiamate si applicano le sanzioni amministrative previste per le corrispondenti fattispecie dal capo I del titolo V del decreto legislativo n. 22 del 1997. N236 1-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 per la violazione di pres |
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Art. 93 - Catasto e statistiche1. È istituito, presso il servizio protezione ambiente, il catasto provinciale dei rifiuti con i seguenti obiettivi: a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi; |
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Art. 96 - Modalità di gestione1. Gli oneri relativi all’attività di smaltimento e di trattamento di cui all’articolo 95 sono posti a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l’importo di eventuali recuperi, secondo tariffe determinate dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell’ammortamento dei costi pluri |
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Art. 97 - Interventi di sensibilizzazione e incentivazione1. Nell’ambito degli interventi previsti dalla legge provinciale concernente il comitato provinciale per l’ambiente, la Provincia predispone programmi, iniziative promozionali e campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzati al contenimento della produzione di rifiuti, al recupero di materiali e fonti energetiche, al riciclaggio, all |
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Art. 97-bis - Temperamento del regime sanzionatorio1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, o dalle leggi da essa richiamate, che non danno luogo a danni irreversibili per l’ambiente o per la salute pubblica, per le quali sarà previsto che l’addetto al controllo dovrà indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento viene comunicato in copia all’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conse |
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Art. 97-ter - Semplificazione delle procedure amministrative1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto o per la reiscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le i |
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Art. 97-quater - Disposizioni finali e transitorie1. Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, nell'esercizio delle sue comp |
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Art. 100 - Regolamento esecutivo1. Le norme necessarie per l’esecuzione del presente testo unico saranno emanate con regolamento ai sensi degli articoli 53 e 54 dello statuto della regione Trentino - Alto Adige. 2. Fino all’emanazione del regolamento previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni regolamentari in vigore alla data di entrata in vigore del presente articolo. |
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Art. 102 - Vigilanza sugli impianti e servizi provinciali |
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Art. 102-bis - Disposizioni generali1. Continua ad applicarsi q |
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Art. 102-ter - Disposizioni in materia di tutela dell’aria1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti rientranti nell’ambito di applicazione del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 continuano ad applicarsi le procedure stabilite dal titolo II della parte I di questo testo unico concernenti gli impianti produttivi e misti. 2. L’articolo 8, comma 6, di questo testo unico si applica: a) agli impianti termici civili soggetti a regime autorizzatorio ai sensi |
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Art. 102-quater - Disposizioni in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati1. In attesa dell’emanazione della deliberazione prevista dall’articolo 63-bis, comma 2, lettera a), ai fini dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi le direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 19 luglio 2004, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 10 agosto 2004, n. 32. 2. N199 3. Le disposizioni dell’articolo 77-bis di questo testo unico in materia di bonifica di siti inquinati continuano ad applicarsi in coerenza con il titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando il riparto di competenza tra la Provincia e i comuni risultante dall’articolo 77-bis con riferimento alle fasi procedurali di valutazione e di approvazione dei progetti previste dalle predette norme statali. "Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la reimmissione delle acque in falda di cui all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di scarichi." |
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Art. 102-quinquies - Disposizioni transitorie per la gestione delle discariche per rifiuti urbani1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono trasferiti gratuitamente alla Provincia. Resta ferma la possibilità, per la Provincia, di individuare successivamente uno o più gestori delle discariche per rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici. N240 1-bis. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale a quanto previsto dal comma 1, quest'articolo disciplina le competenze della Provincia e dell'Agenzia per la depurazione, anche in deroga a quanto previsto da questo testo unico e, in particolare, dagli articoli 70, 71, 71-bis e 74. Per quanto non previsto da quest'articolo si applicano le disposizioni di questo testo unico |
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Art. 102-sexies - Disposizioni per le attività ad impatto odorigeno |
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AllegatiTABELLE RELATIVE ALLA PARTE I
TABELLA A (ART. 3 DEL T.U.) - LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER LE EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI
TABELLA B (ART. 3 DEL T.U.) - LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER LE EMISSIONI DA CIASCUNA UNITÀ TERMICA AD USO PRODUTTIVO O MISTO O DA CIASCUNA UNITÀ PRODUTTIVA
Formula generale:
MEC = Valore Massimo di Concentrazione in Emissione mg/Nm³ 40.000 = coefficiente fisso di diluizione in Nm³/s. Qv = portata al camino o comunque delle emissioni in atmosfera in Nm³/s. e = coefficiente (numero) di correzione in funzione delle caratteristiche della sostanza inquinante. Nm³ = normal metro cubo: volume unitario di aeriforme riportato a 0°C e 1013 millibar
SOSTANZE NON COMPRESE NELLA TABELLA SUPERIORE
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23/12/2024
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