Comma abrogato dall'art. 59, comma 1, della L.P. 11/09/1998, n. 10, così recitava:

“3. Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 69 e di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.”

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