N130 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dalla L.P. 08/09/1997, n. 13, sostituito dalla L.P. 14/04/1998, n. 5 e abrogato L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 92-bis così recitava:

“Art. 92-bis - Disposizioni particolari in materia di sanzioni amministrative

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 92, comma 2, provvede il comune territorialmente competente interessato, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge n. 689 del 1981. I relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale e vincolati ad interventi di recupero, tutela e salvaguardia ambientale. Le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle violazioni accertate a far tempo dal 1° gennaio 1998.”

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