Articolo sostituito dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 79 così recitava:

“Art. 79 - Smaltimento dei materiali inerti

1. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti inerti che possono essere conferiti nelle discariche allo scopo predisposte in conformità ai piani di smaltimento approvati dai comprensori ai sensi dell'articolo 64, comma 2, o comunque autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. I Comuni, loro consorzi e i comprensori provvedono di norma alla realizzazione e gestione delle discariche di cui al presente articolo, previa autorizzazione del Sindaco del Comune sul cui territorio ricade la discarica. In tal caso l'ente gestore determina gli oneri a carico dei conferenti in ragione della quantità e tipologia dei rifiuti, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

3. Ove all'installazione e gestione delle predette discariche intendano provvedere enti o imprese private, questi ultimi dovranno essere autorizzati nelle forme di cui al comma 2.”

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