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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 12/09/2008, n. 16
L. P. Trento 12/09/2008, n. 16
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 23/01/2023, n. 1
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- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 15/05/2013, n. 9
- L.P. 27/12/2012, n. 25
- L.P. 01/08/2011, n. 12
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 30/07/2010, n. 17
- L.P. 30/10/2019, n. 10
- L.P. 28/03/2009, n. 2
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Parte I - Disposizioni per l'assestamento annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 |
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TITOLO I - Omissis
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TITOLO II - Disposizioni urgenti di semplificazione |
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa1. Dopo l'articolo 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è inserito il seguente: "Art. 19-ter - Semplificazione dei rapporti con le imprese. 1. Con uno o più regolamenti, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 19-bis, sono adottate le misure di semplificazione necessarie per ridurre gli adempimenti burocratici connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività delle imprese e per razionalizzare le relative procedure, previste dalla normativa provinciale. 2. I regolamenti possono prevedere l'affidamento alle associazioni di categoria, alle associazioni sindacali, ai centri di assistenza fiscale, ai patronati e ai professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini professionali che rispettino gli standard qualitativi stabiliti dalla Giunta provinciale, dell'istruttoria di procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale e la possibilità di sostituire la documentazione prescritta con asseverazioni di professionisti. 3. La Giunta provinciale, con propria delibera |
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Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, è inserito il seguente: "Art. 9-bis - Disposizioni in materia di scambi formativi tra pubblico e privato. 1. Per promuovere lo scambio di esperienze |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Titoli brevi1. Le leggi provinciali elencate nell'allegato A sono citate indicando il solo titolo breve, previsto dall'allegato stesso. |
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Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)1. Nella legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, le parole: "Articolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 1 - Sanzioni amministrative". 2. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 20 del 1982 è inserito il seguente: "Art. 1-bis. - Temperamento del regime sanzionatorio. 1. Con regolamento sono individuate |
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Art. 11 - Modificazione dell'articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 114 della legge provin |
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Art. 12 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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Art. 13 - Inserimento dell'articolo 27-bis nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)1. Prima dell'articolo 28 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nel titolo IV, è inserito il seguente: "Art. 27-bis - Vigilanza in materia di lavoro. 1. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, come strumento di sostegno al governo del mercato del lavoro, secondo le disposizioni dello Statuto speciale e delle sue norme di attuazione e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474). |
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TITOLO III - Disposizioni per l'attuazione della riforma istituzionale e in materia di personale e contratti |
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Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Il comma 12 dell'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è abrogato. 2. Il comma 11 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è abrogato. 3. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "che, alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "che, alla data di approvazione dello statuto della comunità". 4. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 |
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Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)1. All'articolo 9 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: "ad eccezione degli atti di liberalità a favore della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle transazioni e degli atti di liberalità o a titolo gratuito a |
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)1. Alla fine del primo periodo del comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: "e per il personale addetto alle funzioni del catasto e libro fondiario". 2. L'articolo 75 della legge provinciale n. 7 del 1997 è sostituito dal seguente: "Art. 75 - Misure organizzative per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 1. Nell'ambito dell'organizzazione della Provincia, i compiti spettanti al servizio |
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Art. 17 - Omissis
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TITOLO IV - Disposizioni in materia di tributi, contabilità provinciale e società di sistema |
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Art. 18 - Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 8-bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"), e dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Omissis 2. Dopo il comma 12-bis dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è aggiunto il seguente: |
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Art. 22 - Omissis
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TITOLO V - Disposizioni in materia di ricerca, attività economiche, lavori pubblici e trasporti |
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Art. 23 - Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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Art. 26 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34-bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra: |
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Art. 27 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese diverse da quelle di cui all'articolo 26, la Provincia, attraverso il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34-bis della legge provinciale n. 6 del 1999, pu� |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), e degli articoli 111 e 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica)1. Il comma 1 dell'articolo 50-septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è abrogato. |
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Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, le parole: "cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato". |
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Art. 31 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) |
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Art. 32 - Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, in materia di economia montana, e dell'articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dell'articolo 103 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di parchi agricoli1. Omissis 2. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 11 del 2007 è sostituito dal seguente: |
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell'attività di cava)1. Dopo il comma 10 dell'articolo 4 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, è aggiunto il seguente: "10-bis. Il piano cave può essere modificato d'ufficio con una procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il comitato cav |
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Art. 34 - Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dell'articolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 11. La Provincia può concedere a società di capitali a prevalente partecipazione provinciale, nel limite della partecipazione al capitale sociale, contributi per finanziare investimenti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammo |
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Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento) |
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Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di sanzioni amministrative1. All'articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: |
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TITOLO VI - Disposizioni in materia di espropriazioni, urbanistica, energia, protezione civile e ambiente |
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)1. All'articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono inserite le seguenti: "o quando l'ente promotore si avvale di altri soggetti ai sensi del comma 4- |
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Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)1. All'articolo 52 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea del comma 6 le parole: "su sua richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto"; b) dopo la lettera a) del comma 7 è inserita la seguente: "a-bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione;". 2. Il terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 57 della legge |
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Art. 39 - Modificazione dell'articolo 1-bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 1-bis 3 della legg |
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Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - Modificazioni dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) |
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Art. 42 - Modificazioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dotati di idonei sistemi di sicurezza, quali valvole di ritegno o valvole di non ritorno". |
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Art. 43 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)1. All'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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TITOLO VII - Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie e di emigrazione |
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Art. 44 - Omissis
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Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all'abbattimento dei costi dei mutui1. All'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5 e di quanto effettivamente corrisposto dalla Provincia, è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 5-ter. Qualora il mutuatario richieda all'istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo |
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Art. 46 - Modificazione dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 231. Alla fine del comma 3 dell'articolo 53 della legge provincia |
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Art. 47 - Omissis
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Art. 48 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre |
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Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 |
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Art. 50 - Art. 52 - Omissis
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TITOLO VIII - Disposizioni in materia di istruzione, cultura e attività sportive |
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Art. 53 - Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - Inserimento dell'articolo 2-ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) |
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Art. 57 - Omissis
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Parte II - Disposizioni per il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 |
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Art. 58 - Inserimento dell'articolo 11-bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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Art. 59 - Art. 60 - Omissis
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Parte III - Disposizioni finali |
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Art. 61 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo 9)
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Tabella B - Modificazioni dell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (articolo 14)
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Tabelle C - H - Omissis
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