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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 19/11/2021, n. 1960
Deliberaz. G.P. Trento 19/11/2021, n. 1960
Deliberaz. G.P. Trento 19/11/2021, n. 1960
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Testo del documento
Il Relatore comunica: 1. La Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante le "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati, ed in particolare l'articolo 272 e la parte II dell'allegato IV definiscono le attività per le quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale. In particolare l'art. 272, comma 2, stabilisce che "l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli" e che "l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate". A livello provinciale l'art. 8, comma 6, del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP), approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., demanda alla Giunta provinciale il compito di emanare apposite direttive e criteri per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per le categorie degli impianti connessi ad attività precedentemente definite dalla normativa statale a ridotto inquinamento atmosferico. Inoltre, l'articolo 102-ter, comma 2, prevede che l'art. 8, comma 6, del Testo unico "si applica: a) agli impianti termici civili soggetti a regime autorizzatorio ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) agli impianti e alle attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) a specifiche categorie d'impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006'. In ossequio a quanto previsto dal suddetto articolo 8 del TULP con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 10976 del 9 ottobre 1998, n. 2898 del 17 novembre 2000, n. 1136 del 24 maggio 2002, n. 2594 del 12 novembre 2004, n. 199 del 6 febbraio 2009, n. 214 del 12 febbraio 2010, n. 2377 del 22 ottobre 2010 e n. 1704 del 6 ottobre 2015 sono state adottate le autorizzazioni in via generale per le seguenti attività: 1. autocarrozzeria; 2. verniciatura e sgrassaggio; 3. falegnameria; 4. torrefazione; 5. settore alimentare; 6. attività generica; 7. settore grafico; 8. produzione di manufatti in calcestruzzo e gesso; 9. pulitura a secco a ciclo chiuso; 10. impianti termici; 11. saldatura; 12. segheria; 13. lavorazione di materiali inerti; 14. stoccaggio di materie prime in sili; 15. lavorazioni meccaniche su metalli; 16. tempra di metalli; 17. allevamento di bestiame. 2. Nel definire l'ambito di applicazione della presente deliberazione, è opportuno evidenziare che l'art. 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, prevede che "l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazionì'. Lo stabilimento è definito dall'art. 268, lett. h), del medesimo decreto come "il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. Pertanto, l'adesione alle autorizzazioni in via generale oggetto della presente deliberazione è consentita unicamente per stabilimenti in cui si svolgono le sole attività disciplinate dalla presente deliberazione, le quali, rispettando i requisiti tecnici individuati, presentano un ridotto impatto sull'ambiente. Gli stabilimenti in cui siano presenti anche impianti e attività per i quali non è prevista la possibilità di aderire ad autorizzazioni in via generale sono soggetti alle autorizzazioni ordinarie di cui all'articolo 269. 3. Negli ultimi anni il legislatore statale è intervenuto in più di un'occasione sulla disciplina amministrativa e tecnica contenuta nella Parte Quinta, anche in relazione alle autorizzazioni in via generale. In particolare, con il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, sono state introdotte le seguenti modifiche: - la nuova soglia di 1 MW per la categoria di impianti in deroga di cui alla lettera dd) dell'allegato IV parte I alla Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - le condizioni per autorizzare gli impianti che per effetto della nuova soglia rientrano nel campo di applicazione della Parte Quinta; - i nuovi limiti di emissione per impianti di combustione e impianti termici civili, nonché le relative tempistiche di adeguamento degli impianti ai nuovi limiti; Successivamente la disciplina delle autorizzazioni in via generale è stata ulteriormente ritoccata dal legislatore statale, il quale con il D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ha apportato al D.Lgs. 152/2006 le seguenti modifiche: - nell'articolo 271 è stato introdotto il comma 7-bis, il quale prevede che "Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo"; |
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