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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 21/07/2016, n. 11
L. P. Trento 21/07/2016, n. 11
L. P. Trento 21/07/2016, n. 11
- Avviso di rettifica in B.U. 16/08/2016, n. 33
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Capo I - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) |
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Art. 1 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezio |
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Art. 2 - Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezi |
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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, dopo le parole: "a tre se supera i 5.000 ettari" sono inserite le seguenti: ", a sei se supera i 10.000 ettari". 2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste |
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Art. 4 - Inserimento del capo III bis nel titolo V della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 44 ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: "Art. 44 ter (Gestione del parco nazionale) — 1. Le funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale, limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via principale della strut |
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Art. 7 - Inserimento dell'articolo 44 quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: "Art. 44 quater (Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo) — 1. E' istituito il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da: a) un componente in rappresentanza della Provincia; b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo; c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi; d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano; |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 44 quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 quater della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: "Art. 44 quinquies (Processi partecipativi) — 1. Per assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del parco nazionale, la Provincia favorisce lo svolgimento di processi partecipativi al quale sono invitati a intervenire: a) i comuni ricadenti nel parco nazionale o proprietari di terreni compresi nel parco; b) la comunità ricadente nel parco nazionale; |
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 44 sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 quinquies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: "Art. 44 sexies (Piano del parco nazionale) — 1. In armonia con le finalità e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio di competenza. 2. Il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, è approvato dalla Giunta provinciale in conformità alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette come indicato nel medesimo articolo 3, nonché, al programma di sviluppo provinciale, al piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge. 3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati dai PRG ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale p |
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Art. 10 - Inserimento dell'articolo 44 septies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: "Art. 44 septies (Adozione e approvazione del piano del parco nazionale) — 1. Il progetto del piano del parco è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio, pericolosità, mobilità e assetto idrogeologico e forestale, pianificazione provinciale. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto previsto dall'articolo 44 quinquies. 2. Il piano è adottato in via preliminare dalla Giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'articolo 52 e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater. |
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 44 octies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 septies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: |
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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 44 novies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 octies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: |
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Art. 13 - Inserimento dell'articolo 44 decies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 novies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: "Art. 44 decies (Programma degli |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 44 undecies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R è sostituita |
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Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "e del piano del parco nazionale, ai fini dell'adozione preliminare". |
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Art. 17 - Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle forest |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Alla fine del comma 6 bis dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "Questo comma non si applica per le opere e gli interventi previsti da |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 114 ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 20071. Dopo l'articolo 114 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007R è inserito il seguente: "Art. 114 ter (Disposizioni transitorie per il Parco nazionale dello Stelvio) — 1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente d |
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Capo II - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) |
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Art. 21 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valu |
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Art. 22 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Nel comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto a |
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Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013R le parole: "in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare per quanto riguarda la discipl |
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Art. 24 - Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 20131. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valu |
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Capo III - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) |
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Art. 25 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 13 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio |
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Art. 26 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio |
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Art. 27 - Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Nel comma 4 dell'articolo 41 della legge provinciale per il governo del territorio |
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Art. 28 - Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015R è inserito il seguente: |
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Art. 29 - Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 20151. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale per il gov |
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Capo IV - Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987) |
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Art. 30 - Modificazione dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 19871. Nel comma 2 quater dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell' |
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Capo V - Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) |
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Art. 31 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul commercio 20101. Nella lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sul commercio |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 32 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22R (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento |
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Art. 33 - Disposizioni finanziarie1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13, stimata nell'importo di 1.925.000 euro per l'anno 2016, 1.814.000 euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede: a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per il 2017 e di 708.000 euro per il 2018 con gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree protette, parchi naturali |
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