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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/12/2016, n. 20
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 12/02/2019, n. 1
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Capo I - Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di enti locali, tariffe e tributi locali e di usi civici |
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Art. 9 - Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. All'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4 le parole: ", o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione" sono soppresse; b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Disciplina del contributo di scopo e modificazione della legge provinciale n. 3 del 20061. Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, nei comuni della Provincia si applica, nella forma di contributo di scopo di natura tributaria, l'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo la disciplina stabilita dal presente articolo. 2. Il contributo è determinato, in relazione alla stessa opera pubblica, |
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Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d)". 2. All'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) assimilare ad abitaz |
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Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)1. L'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente: "Art. 8 Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti 1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. 2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti. |
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono inserite le parole: "nonché di quelli sostenuti dall'associazione più rappresentativa delle ASUC a livello provinciale per assicurare l'attiv |
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Art. 17 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di istruzione |
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Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale)1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 1997 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Art. 21 - Omissis
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Capo V - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, edilizia abitativa e solidarietà internazionale |
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Art. 22 - Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. Nel comma 5 quater dell'articolo 39 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2." sono soppresse. 2. Nel comma 5 quater dell'articolo 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2." sono soppresse. 3. N |
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Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 11. All'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 35 - Art. 36 - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di economia e lavoro |
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: "La comunicazione è trasmessa anche dai soggetti che erogano nel territorio provinciale carburante prelevato presso i rivenditori all'ingrosso." 2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 56 della l |
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Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente: "Tenuto conto della situazione di difficoltà occupazionale, i comuni possono adottare politiche attive nel campo del lavoro con gli strumenti previsti da questa legge e dalla normativa provinciale in materia di sostegno all'occupazione, in quanto compatibili e in accordo con l'Agenzia del lavoro, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Le politiche dei comuni sono finanziate con risorse proprie." 2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il s |
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Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)1. Nel comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "accordi tra la Provincia e" sono inserite le seguenti: "lo Stato,". 2. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "nei primi cinque anni," sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni". 3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente: "3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite, alla data di presentazione della domanda, da un periodo di tempo massimo individuato dalla deliberazione prevista dall'articolo 35, |
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Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "articolo 2, comma 1, lettere d), e)," è inserita le seguente: "f),". 2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 42 - Art. 45 - Omissis
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Capo VII - Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed energia |
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Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)1. All'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera d) del comma 2, dopo le parole: "i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari" sono inserite le seguenti: "o i loro sostituti"; b) nel comma 6, dopo le parole: "sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta" sono inserite le parole: "e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune". 2. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: "Art. 25 bis (Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico) 1. Per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili di proprietà della Provincia e degl |
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Art. 47 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)1. Nel comma 9 dell'articolo 102 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "I comuni provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni irrogano le sanzioni ammi |
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Art. 48 - Integrazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente: "3 bis. In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per gli interventi previsti dal comma 1 |
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Capo VIII - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 49 - Omissis
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Art. 50 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella A - Tabella D - Omissis
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