Articolo sostituito dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 80 così recitava:

Art. 80 - Utilizzazione dei rifiuti e dei fanghi in agricoltura.

1. Ferma restando la disciplina degli scarichi di reflui liquidi o semiliquidi stabilita dalla parte I. Lo smaltimento del suolo del «compost» e dei rifiuti, ivi compresi i fanghi ed i liquami derivanti da cicli produttivi o da processi di depurazione degli effluenti o di smaltimento dei rifiuti, è ammesso quando si tratta di sostanze direttamente utili alla produzione agricola o al recupero dei terreni nei casi, nei limiti e con le modalità contenute nelle norme tecniche che saranno stabilite ed aggiornate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

2. Alle sostanze ed ai materiali di cui al comma 1 si applica la disciplina concernente le materie prime secondarie.

3. La commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti può autorizzare enti ed istituti, pubblici o privati, ad attuare, per fini di ricerca e sperimentazione, specifici progetti di produzione e di applicazione delle sostanze di cui al comma 1, determinando le modalità e le condizioni per la sperimentazione, avuto riguardo alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Al servizio protezione ambiente è attribuito il controllo sulle predette attività di ricerca.”

Dalla redazione