L. P. Trento 24/10/2006, n. 7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 24/10/2006, n. 7

Disciplina dell'attività di cava.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina "l'attività di ricerca, di coltivazione e di lavorazione" N42 dei materiali di cava, come classificati dall'

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Art. 1-bis - Tutela del lavoro nelle cave

N46

1. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1 bis, questa legge tutela il lavoro nelle attività di coltivazione e lavorazione dei materiali di cava, attraverso misure volte a garantire i diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e l'occupazione, quali, in partic

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Art. 1-ter - Tutela della legalità nel settore estrattivo

N46

1. Quando è previsto dalla normativa statale in materia, il rilascio dei provvedimenti previsti da questa legge avviene previa acquisizione della documentazione antimafia. In questi casi il rilascio dei provvedimenti è impedito dalla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 20

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Art. 1-quater - Funzioni di governo del settore minerario

N46

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive, e favorisce il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.

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Art. 2 - Comitato tecnico interdisciplinare cave

N14

1. Il comitato tecnico interdisciplinare cave, di seguito denominato comitato cave, esercita le competenze a esso attribuite da questa legge ed è nominato dalla Giunta provinciale.

2. La composizione, il funzionamento del comitato cave e le modalità per lo svolgimento dei compiti affidati sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La composizione del co

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Capo II - Strumenti di pianificazione
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Art. 3 - Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, di seguito denominato piano cave, con il seguente contenuto:

a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;

b) delimitazione cartografica, nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto dell'impatto paesaggistico-ambientale conseguente:

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Art. 4 - Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti

1. Sulla base dei dati indicati nell'articolo 1-quater, comma 5, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave e li pubblica per sessanta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Nel periodo di pubblicazione i comuni e le amministrazioni separate di uso civico possono inviare proposte in sintonia con questi obiettivi. Il termine previsto da questo comma è perentorio. N103

2. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione la Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è contestualmente pubblicata per trenta giorni consecutivi nel sito istituzionale della Provincia. Ogni comune pubblica tempestivamente nell'albo comunale la notizia dell'avvenuta pubblicazione. Chiunque può presentare osservazioni, nel periodo di pubblicazione, alla struttura provinciale competente in materia mineraria, che le trasmette tempestivamente al comune competente per territorio.

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Art. 5 - Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione

N75

1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'

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Art. 5-bis - Disposizioni per l’utilizzazione dei volumi oggetto di coltivazione di cava

N20

1. La Provincia, i comuni o altri soggetti pubblici o privati possono realizzare o installare nell’ambito dei volumi sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave ai sensi di questa legge, strutture destinate alla conservazione di prodotti agricoli o finalizzate ad altre attività economiche o non economiche, anche mediante la differenziazione della destinazione d’uso dei vuoti di cava rispetto al soprassuolo. Il progetto di coltivazione della cava può essere definito in relazione al successivo utilizzo dei volumi, anche in

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Art. 6 - Programma di attuazione

1. Il programma di attuazione comunale fissa criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal piano cave sulla base di quanto disposto dal piano stesso. Il programma, approvato dal comune previo parere del comitato cave, è trasmesso alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio. "Il parere del comitato cave valuta la coerenza della proposta di programma con quanto previsto dal piano cave ed è vincolante per quanto riguarda la delimitazione dei lotti."

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Capo III - Disciplina delle attività di coltivazione
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Sezione I - Coltivazione di cave in aree di proprietà privata
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Art. 7 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. Se il progetto dev’essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'articolo 16 bis, comma 1.

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Art. 8 - Istruttoria delle domande

1. N4 La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare, in esito alla valutazione preliminare prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 o dopo il rilascio del provvedimento di verifica ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, se dovuto. N84

1-bis. Il progetto di coltivazione considera anche la presenza di eventuali infrastrutture e prevede le distanze di sicurezza degli scavi dalle medesime; nel corso dell’esame istruttorio può essere chiesto il parere del soggetto gestore dell’infra

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Art. 9 - Coordinamento autorizzativo

1. In sede di istruttoria ai sensi dell'articolo 8 la struttura provinciale competente in materia mineraria, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del comune, trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alle strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e forestale per l'espressione "dei provvedimenti, se dovuti, della sottocommissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio"

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Sezione II - Coltivazione di cave in aree di proprietà comunale
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Art. 10 - Individuazione dei lotti

1. Nelle aree estrattive di sua proprietà il comune individua lotti aventi dimensioni sufficienti per un'autonoma e razionale colti

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Art. 11 - Progetto di coltivazione di aree di proprietà comunale

N89

1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell'articolo 10 o altre aree estrattive di sua proprietà il comune, ai fini del rilascio della concessione mediante le procedure stabilite dal

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Art. 11-bis - Oggetto della concessione e contenuti del disciplinare

N46

1. Il concessionario dell'attività di cava è responsabile dello svolgimento dell'attività di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava, secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione.

2. La durata della concessione è commisurata al volume del materiale da estrarre e agli investimenti necessari e, ferma restando la disciplina in materia di valutazione dell'impatto ambientale, è indipendente dalla residua durata del programma di attuazione comunale. La durata della concessione non può superare i diciotto anni, comprensivi dell'eventuale periodo di rinnovo previsto dal bando di gara. La concessione non è prorogabile.

3. Il discip

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Art. 12 - Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale

1. La coltivazione dei lotti individuati ai sensi dell'articolo 10, salvo quanto previsto dai commi o articoli seguenti, è concessa a terzi mediante procedura a evidenza pubblica per il volume e il periodo massimi definiti dal programma di attuazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 bis, salvo i casi relativi alle aree di risulta, che possono essere concesse a terzi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis di quest'articolo. N90

2. La gara è effettuata sulla base di un bando a cui sono allegati il progetto di coltivazione e il disciplinare approvati ai sensi dell'articolo 11. N91

2-bis. Il comune vieta la partecipazione alla gara a concorrenti che nel triennio precedente il termine di presentazione dell'offerta sono decaduti da concessioni di cui erano titolari in ragione delle violazioni commesse. N92

3. Il prezzo unitario a base d'asta è riferito

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Art. 12.1 - Individuazione del concessionario per le cave di porfido e bando tipo

N46

1. Per le cave di porfido la concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

L'offerta è valutata con riferimento agli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione. Tra gli elementi di valutazione dell'offerta sono considerati almeno i seguenti:

a) il pregio tecnico e le caratteristiche del materiale ottenuto o il possesso di marchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 23 bis, comma

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Art. 12.2 - Individuazione del concessionario per le cave di materiali diversi dal porfido

N46

1. Per l

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Art. 12.3 - Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori e a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate

N46

1. Per le cave di porfido, la Giunta provinciale, con propria deliberazione adottata previo parere della competente commissione permanente del Cons

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Art. 12-bis - Unificazione di più lotti

N63

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Art. 13 - Beni di uso civico

N98

1. Se l'area estrattiva è in tutto o in parte soggetta a vincolo di uso civico, per la parte interessata, oltre a quanto previsto da quest’articolo, si applicano le disposizioni che disciplinano la gestione di beni di uso civico.

2. La sospensione del vincolo di uso civico, disposta ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sugli usi civici 2005, ha una durata pari a quella della concessione del bene assegnato ai sensi dell'articolo 12. La sospensione del vincolo di uso ci

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Capo IV - Disposizioni comuni
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Art. 14 - Strutture e impianti di cava

N5

1. Con l'autorizzazione o la concessione oppure con una loro successiva integrazione il comune può consentire, con le modalità previste dell'articolo 8, di installare all'interno dell'area autorizzata o concessa oppure in un'area individuata specificamente nel programma d'attuazione comunale, comprese le aree di discarica dismesse, strutture o impianti per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto nonché del materiale depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis.

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Art. 15 - Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione delle cave ai sensi di questa legge è soggetta al pagamento di un contributo annuale, quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.

2. Il contributo è proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati nella cava, ed è stabilito "dal regolamento di esecuzione di questa legge" N42, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il contributo è versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione al comune che ha rilasciato il provvedimento ed è utilizzato

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Art. 16 - Modifiche del disciplinare

1. Il comune, se si rende necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento d

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Art. 16-bis - Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale e con l'autorizzazione unica territoriale

1. Per i progetti inerenti attività di cava disciplinati da questa legge sottoposti a proced

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Art. 17 - Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione

1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione o alla concessione prima del termine di scadenza, presentando al comune un'esplicita dichiarazione corredata da un programma di sistemazione finale dell'area, che deve

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Art. 17-bis - Inoltro dello stato di fatto

N20

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Art. 18 - Cave per opere d'interesse pubblico

1. Con riferimento alle aree non individuate dal piano cave il comune, previo parere conforme del comitato cave, può rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione di cave per l'estrazione di materiali da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici; in questi casi la durata dell

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Art. 19 - Avocazione di giacimento

1. Se la coltivazione di un’area estrattiva di proprietà privata non è intrapresa entro il termine previsto dal programma di attuazione comunale, ovvero è sospesa, "e la mancata coltivazione compromette la coltivazione delle aree limitrofe, il comune avoca il giacimento assegnando" N42 al proprietario che non si è attivato un termine non inferiore a centottanta g

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Art. 20 - Ricerca di nuovi giacimenti

1. All'esterno delle aree estrattive individuate dal piano cave può essere effettuata la ricerca di giacimenti di materiali di cava. I lavori di ricerca e le relative opere possono essere autorizzati dal comune al proprietario del suolo o a chi ne dimostra la disponibilità, per la durata massima di tre anni, previo parere conforme del comitato cave. In r

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35973 12262414
Art. 21 - Ricorsi amministrativi

1. Contro un parere vincolante del comitato cave è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del parere all'interessato. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso dopo aver acquisito le valuta

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Art. 22 - Tavolo permanente delle attività estrattive

N37

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Art. 23 - Evoluzione competitiva del sistema produttivo locale

N51

1. Anche attraverso il riconoscimento del distretto del porfido e delle pietre trentine, quale realtà territoriale interessata dalle attività di estrazione e lavorazione del porfido, la Provincia promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti in ambito provinciale.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia, anche su proposta del comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto, attraverso Trentino sviluppo s.p.a.:

a) individua misure

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Art. 23-bis - Marchi di qualità

N46

1. La Provincia riconosce e promuove, anche attraverso l'attività di Trentino sviluppo s.p.a., l'

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Art. 24 - Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto

N51

1. Il comitato per lo sviluppo e la valorizzazione del distretto è costituito presso Trentino sviluppo s.p.a. Fanno parte del comitato un rappresentante della Provincia, uno o più rappresentanti dei comuni interessati da cave di porfido e di pietra trentina, designati dal Consiglio delle autonomie locali, rappresentanti delle ass

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35973 12262419
Art. 24-bis - Registro delle imprese

N46

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35973 12262420
Art. 25 - Compiti del coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine

N64

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35973 12262421
Art. 26 - Tutela dei lavoratori

1. La Giunta provinciale, attraverso

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35973 12262422
Capo V - Vigilanza e sanzioni
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35973 12262423
Art. 27 - Vigilanza e controllo sull'attività di cava

N69

1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi di altre strutture provinciali o comunali, svolge le funzioni relative al controllo sull'attività di cava, per quanto riguarda le norme di polizia mineraria; al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, per quanto di sua competenza; alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione, di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, per gli aspetti esclusivamente minerari.

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Art. 27-bis - Verifiche retributive e contributive

N46

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35973 12262425
Art. 27-ter - Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo

N46

1. Per valutare contestualmente i profili attinenti alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e del lavoro e al rispetto dell'autorizzazione o della concessione e

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35973 12262426
Art. 28 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione

N51

1. Il comune può dichiarare la decadenza della concessione o dell'autorizzazione quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il comune e il concessionario o il soggetto autorizzato, a causa della condotta del concessionario o del soggetto autorizzato, del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravità delle stesse. Il procedimento è avviato mediante comunicazione al titolare della concessione o dell'autorizzazione e concluso entro sessanta giorni.

2. Il comune dichiara la decadenza della concessione nelle seguenti ipotesi:

a) per le cave di porfido, quando c'è stata, per la terza volta, una violazione del divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant o dell'obbligo di lavorazione di questo materiale con ricorso a propri dipendenti, o una violazione del divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;

b) per le cave di porfido, quando, per la terza volta, il concessionario ha trasferito la proprietà, a qualsiasi titolo, o ha lavorato senza ricorso ai propri dipendenti una percentuale di materiale grezzo complessivamente superiore alla percentuale prevista da questa legge, calcolata su base annua; ai fini della decadenza si sommano le violazioni delle fattispecie indicate da questa lettera;

c) per le cave di porfido, quando, per il terzo anno consecutivo, il concessionario ha estratto una quantità annua di materiale inferiore al 40 per cento di quella minima indicata nel

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35973 12262427
Art. 28-bis - Potere sostitutivo

N46

1. La Provincia esercita

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35973 12262428
Art. 29 - Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori

N76

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, e ferme restando le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;

b) da 1.500 a 9.000 euro per ogni violazione tra le seguenti:

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35973 12262429
Art. 30 - Temperamento del regime sanzionatorio

1. Sono soggette al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi del comma 6, le seguenti violazioni del progetto di coltivazione o di norme tecniche di carattere minerario:

a) assenza di delimitazione sul terreno del perimetro dell'area autorizzata;

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35973 12262430
Art. 31 - Procedimento di accertamento

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le funzi

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35973 12262431
Art. 32 - Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi

1. Chi esegue lavori di ricerca e di coltivazione di cava o di realizzazione di discarica per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido oppure installa o realizza strutture o impianti di cui all'articolo 14 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, è tenuto ad eseguire

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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
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35973 12262433
Art. 33 - Concessioni vigenti

1. Le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro il 28 febbraio 2010. N9

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 definisce il volume riferito all'area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, tenendo conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni e della stabilità del suolo, e stabilisce conseguentemente il termine finale di coltivazione, che non è prorogabile. N77

3. Il co

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35973 12262434
Art. 33-bis - Unificazione di più lotti

N46

1. Per le concessioni previste dall'articolo 33 il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, dell'amministrazione separata di uso civico competente, se costituita.

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35973 12262435
Art. 34 - Progetto unitario di coltivazione di aree di proprietà comunale

1. Per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento, il comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati e previo parere favorevole del comitato cave, può approvare un progetto unitario per la coltivazione di aree contigue oggetto di concessioni diverse. In tal caso sono conseguentemente adeguati i disciplinari di concessione e, se necessario, i singoli progetti di coltivazione.

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35973 12262436
Art. 34-bis - Disposizioni transitorie relative alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate

N46

1. Alle concessioni e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se non diversamente previsto da questo capo, si applica quanto previsto da questa legge. Rientrano tra le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo anche le concessioni previste dall'articolo 33, indipendentemente dall'adozione del provvedimento di aggiornamento previsto dall'articolo 33, comma 5.

2. Alle concessioni riguardanti cave di porfido già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo si applicano il divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, l'obbligo di lavorazione di tale materiale con ricorso a propri dipendenti e il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.

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Art. 34-ter - Controlli, decadenze e sanzioni per le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate

N46

1. Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di quest'articolo, quando il titolare della concessione lavora il materiale grezzo senza ricorso a propri dipendenti ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 3, lettera c), i controlli in materia di lavoro e sicurezza previsti dagli articoli 27 e 27-bis sono svolti anche

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Art. 34-quater - Altre disposizioni transitorie

N46

1. Fino all'approva

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Art. 34-quinquies - Disposizioni transitorie relative all'individuazione dei lotti

N46

1. Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali.

2. Prima dell'individuazione della dimensione ottimale e dei criteri previsti dal piano cave per la defini

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Art. 35 - Canone di concessione per le cave di porfido di proprietà comunale

1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 36, definisce con propria deliberazione i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.

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Art. 36 - Commissione tecnica per la determinazione dei canoni

1. Per determinare i criteri previsti dall'articolo 35 è istituita una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dalla Giunta provinciale;

b) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dal Consiglio delle autonomie locali, sentite le amministrazioni comu

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Art. 37 - Altre disposizioni transitorie

1. N24

2. N58

3. L'articolo 5, comma 1, si applica anche con riguardo ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. N59

5. Il contributo previsto dall'articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2013. N13

6.

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Art. 38 - Regolamento di esecuzione

N65

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Art. 39 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6;

b) articolo 17 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

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Capo VII - Modificazioni della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)
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Art. 40

N12

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Capo VIII - Disposizioni finanziarie
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Art. 41 - Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 23, comma 4 e 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 20

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Tabella A

N8

 

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