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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 23/12/2019, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 12/08/2020, n. 8
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CAPO I - Disposizioni in materia di enti locali |
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Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. All'articolo 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 1-ter nella legge provinciale n. 3 del 20061. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: "Art. 1-ter - Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale |
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a bis) un ente esponenziale delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato in alternativa al comitato previsto dalla lettera a);"; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
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CAPO II - Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e personale |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 25-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'articolo 8 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), relative al documento di economia e finanza provinciale1. Omissis 2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005, dopo le parole: "o la finanza |
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserita la seguente: "c bis) il riconoscimento di punteggi specifici ai dipendenti in relazione alla presenza di figli a carico, tenuto conto delle fasce di età, delle situazioni di handicap e del relativo impegno richiesto rispetto alia composizione del nucleo familiare, con riferimento agli istituti giuridici volti a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lav |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - Integrazione dell'articolo 16-sexies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)1. Alla fine del comma 4-bis dell'articolo 16-sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: "La piattaform |
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Art. 9 - Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e perla diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 della legge pro |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis
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CAPO III - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali ed edilizia abitativa |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserita la seguente: "b bis) a enti del terzo settore ch |
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "almeno un componente" sono sostituite dalle seguenti: "il richiedente"; b) dopo le parole: "che abbiano" sono inserite le seguenti: "il requisito previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c bis), nonché". 2. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "dal regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", fra cui rientra, in ogni caso, la presenza nel nucleo familiare di una donna vittima di violenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)". 3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell |
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CAPO IV - Disposizioni in materia di territorio, energia e contratti pubblici |
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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Nel comma 1 dell'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001. la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni forestali, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale." sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Provincia istituisce un elenco provinciale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servizi di gestione forestale, articolato per categorie o sezioni distinte in base alla diversa natura giuridica delle imprese." 2. Nel comma 2 dell'articolo 61 della legge provin |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)1. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La |
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Art. 19 - Integrazione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono ins |
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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)1. Al comma 4 dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, " sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'ar |
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Art. 21 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012).1. Nel comma 3-bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "La Provincia pubblica il bando di gara entro il 31 dicembre 2019." sono sostituite dal |
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Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), e della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato. 2. Nell'alinea del comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "e confluiscono nel rapporto istruttorio" sono soppresse. 3. All'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 le parole: "Ai fini della VIA e del rilascio dei titoli abilitativi compresi nel PAUP" sono soppresse; b) nel comma 6 le parole: "; in questi casi il mancato rilascio di detti provvedimenti comporta il diniego del PAUP" sono soppresse; c) alla fine del comma 8 sono inserite le parole: "Resta fermo il rispetto del termine di conclusione della conferenza di servizi previsto dal comma 1."; d) i commi 7, 9 e 11 sono abrogati. 4. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 è abrogato. 5. All'articolo 13-bis della legge provinciale sulla valutazion |
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Art. 23 - Modificazione dell'articolo 14 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "1.500 metri |
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CAPO V - Disposizione in materia di turismo |
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 16-quater nella legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002 |
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Art. 25 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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