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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 07/07/1997, n. 10
L. P. Trento 07/07/1997, n. 10
L. P. Trento 07/07/1997, n. 10
L. P. Trento 07/07/1997, n. 10
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- D. Pres. P. 09/05/2016, n. 5-39/Leg.
- L.P. 21/04/2016, n. 4
- L.P. 02/08/2005, n. 14
- D. Pres. P. 16/10/2012, n. 22-97/Leg.
- L.P. 04/10/2012, n. 20
- D.P.P. 13/07/2010, n. 18-50/L
- D.P.P. 26/10/2009, n. 23-25/Leg.
- Delib. G.P. 25/07/2008, n. 1880
- L.P. 23/05/2007, n. 11
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 07/08/2006, n. 5
- L.P. 11/03/2005, n. 3
- L.P. 30/12/2002, n. 15
- L.P. 20/03/2000, n. 3
- L.P. 11/09/1998, n. 10
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Capo I - Disposizioni per il contenimento e la qualificazione della spesa |
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Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 30 (Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 81. L'articolo 30 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è abrogato. |
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Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative)1. Limitatamente al territorio della provincia di Trento alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 1, le tasse si corrispondono mediante versamento dell'importo stabilito su apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere della Provincia autonoma di Trento"; b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - Sanzioni 1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni non governative, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste da altre disposizioni di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo pari al doppio della tassa ad un massimo pari al sestuplo della tassa medesima. 2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tass |
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Art. 3 - (Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)1. L'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo dall'articolo 40 e della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente: "Art. 26 - Legge finanziaria e legge collegata 1. La Giunta provinciale può presentare al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio e a quello di assestamento del medesimo, un disegno di " legge finanziaria" con i contenuti di cui al comma 2, nonché un disegno di " legge collegata" con i contenuti di cui al comma 3. 2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarsi gli effetti finanziari agli obiettivi previsti dalla manovra di finanza pubblica. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse, contributi o disposizioni diverse da quelle previste dal presente comma. Essa contiene: a) le determinazioni di carattere quantitativo inerenti la finanza locale e gli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, secondo le disposizioni previste dalla legislazione provinciale in vigore; b) le variazioni delle aliquote e le altre misure che incidono sulla determinazione delle imposte, tasse, tariffe, contributi e di altre entrate della Provincia, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce; c) le nuove autorizzazi |
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Art. 4 - Modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)1. Dopo l'articolo 65 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è introdotto il seguente: "Art. 65-bis - Disposizioni transitorie in materia di atti di programmazione settoriali |
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Art. 5 - Modifica alla legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 è aggiunto il seguente: "Art. 8-bis - Utilizzo del personale operaio assunto con cont |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di dotazione organica del personale provinciale1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 è sostituito dal seguente: "4. Al f |
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Art. 7 - Disposizione transitoria per l'accesso alla dirigenza1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, comma 4, dell |
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Art. 8 - Proroga delle durata in carica degli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT)1. In deroga a quanto stabilito negli articoli 55, 58 e 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), come modificata da ultimo dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, e nell |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Modifiche alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) |
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Art. 11 - Fondo speciale per il volontariato1. É istituito presso la Provincia il fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), come modificata dal decreto - legge 29 aprile 1994, n |
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Capo II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure amministrative |
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Art. 12 - Controllo degli impianti termici |
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Art. 13 - Sanzioni in materia di impianti termici |
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Capo III - Disposizioni per la valorizzazione delle autonomie locali |
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Art. 14 - Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è introdotto il seguente: "2-bis. Con la de |
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Art. 15 - Modifiche alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale)1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento)1. L'articolo 19 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, è abrogato. 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, è inserito il seguen |
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Art. 17 - Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) |
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Art. 18 - Modifica alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino) |
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Art. 19 - Modifiche alla legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari) |
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Art. 20 - Modifica all'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni in materia di finanza locale) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 21. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 l'importo del fondo per il sostegno di specifici servizi |
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Capo IV - Disposizioni per il perseguimento degli obiettivi programmatici |
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Art. 22 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane1. Al fine di favorire il mantenimento, il ripristino o l'insediamento di attività commerciali nei comuni della provincia di Trento individuati dalla Provincia, sentito l'organismo rappresentativo dei comuni, con riferimento alla consistenza demografica, al livello di servizi presenti e alla dislocazione degli insediamenti sul territorio nonché al loro grado di accessibilità, la Provincia concede ai comuni carenti di esercizi commerciali, anche per specifiche parti del territorio comunale, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per la costruzione e per l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per la trasf |
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Art. 23 - Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Art. 24 - Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Art. 25 - Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio) ed altre disposizioni in materia di condono edilizio)1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5, le parole: " nonché nel decreto legge 26 gennaio 1995 n. 24 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata)" sono sostituite dalle seguenti " come modificato da ultimo dall'articolo 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di quelle contenute nell'articolo 2, commi da 38 a 59, della |
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Capo V - Altre disposizioni |
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Art. 26 - Disposizioni per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica1. AL fine di promuovere la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentita l'unità di coordinamento di cui al comma 3, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Nella realizzazione dei predetti progetti è promossa la collaborazione con l'Università degli studi di Trento e possono essere coinvolti l'istituto trentino di cultura, l'istituto agrario di San Michele all'Adige e altri soggetti ed organismi operanti sul territorio provinciale. |
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Art. 27 - Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone) |
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Art. 28 - Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Intervento per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) |
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Art. 29 - Modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)1. L'articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come sostituito dall'articolo 61 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe 1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturale ovvero per effetto dell'adozione di idonee misure strutturali e/ o gestionali di difesa. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 30 e delle regole dell'arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Ai fini del rilascio e della notifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci ai sensi dell'articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo delle valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all'atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15. 3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonché l'esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma 2. Qualora, durante l'esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell'esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all'aggiornamento del piano di cui al comma 2. 4. Con apposito regolamento adottato dall |
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Art. 30 - Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 e dall'articolo 123, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 nella provincia di Trento è subordinato al rilascio della relativa licenza da parte del Presidente della Giunta provinciale, previo accertamento dei seguenti requisiti: a) conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 6; b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; c) maggiore età; d) idoneità psicofisica attestata da certificato medico; |
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Art. 31 - Modifiche alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente " Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci")1. N22 |
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Art. 32 - Modifiche alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo)1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 è sostituito dal seguente: "4. A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalità per l'effettuazione delle prove d'esame, definendo |
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Art. 33 - Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 de |
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Art. 34 - Modifica all'articolo 50 (Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 81. L'articolo 50 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 è abrogato. |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 10 (Disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 261. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, articolo come modificato da ultimo dall'articolo 23 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è introdotto il seguente: |
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Art. 36 - Modifiche alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio)1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, articolo come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è introdotta l |
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Art. 37 - Disposizioni in materia di esercizi e centro commerciali al dettaglio |
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Art. 38 - Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica e per altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi1. É istituito nella Provincia autonoma di Trento il tributo speciale per il deposito in discarica per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) 2. Salvo quanto disposto dal comma 4, il tributo speciale di applica alle seguenti attività: a) all'attività di deposito in discarica dei rifiuti solidi; b) all'attività di discarica abusiva, nonché all'abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti; in queste ipotesi, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chi esercita l'attività di discarica abusiva o chi abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale ai sensi del presente articolo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo; all'attività di discarica abusiva si applica inoltre la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); N2 c) all'attività di smaltimento di rifiuti tali quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), per le attività abusive, soggetto passivo del tributo speciale è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo o dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia, con l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Relativamente alle discariche e agli impianti gestiti da enti pubblici, anche tramite appalto o concessione, il tributo è corrisposto direttamente dall'ente pubblico. 4. Il tributo speciale non si applica relativamente: a) alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, non si applica - qualora siano depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili - ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava; a-bis) alle attività di cui alla lettera a) convertite in stoccaggio definitivo a seguito dell'approvazione degli aggiornamenti al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); N7 b) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo d |
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Art. 39 - Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi) |
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Art. 40 - Modifica alla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili)1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 è introdotto il seguente: |
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Art. 41 - Riesame delle autorizzazioni allo scarico: sostituzione di termini1. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui all'articolo 23 bis, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 g |
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Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 42 - Riferimento alle spese1. Per i fini di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 sono autorizzate le nuove spese così come riportate nell'allegata tabella A. 2. Alla realizzazione degli interventi trasferiti ai comuni ai sensi degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 provvedono i medesimi comuni utilizzando i trasferimenti provinciali disposti in base agli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui agli articoli 5, 6, 6-bis e 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n |
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Art. 43 - Copertura degli oneri1. Per il triennio 1997- 1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provve |
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Art. 44 - Variazioni di bilancio1. Nello stato di previsione dell'entrata - tabella A - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluri |
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Art. 45 - Entrata in vigore |
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Tabelle - Omissis
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