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Ultimo aggiornamento
26/07/2021

Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
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Premessa

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine;

- secondo le caratteristiche di pericolosità.

 

 

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Classificazione in base all’origine: rifiuti urbani e rifiuti speciali

Secondo l’origine i rifiuti si distinguono in:

- rifiuti urbani, a loro volta comprendenti:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 (art. 183, D. Leg.vo 152/2006, comma 1, lett. b-ter);

- rifiuti speciali a loro volta comprendenti:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i veicoli fuori uso (art. 184, comma 3, D. Leg.vo 152/2006).

La qualifica di rifiuto “urbano” è, evidentemente, di grande rilevanza per la disciplina giuridico-amministrativa del suo trattamento. I rifiuti urbani infatti sono gestiti sulla base della divisione del territorio in Ambiti territoriali ottimali col concorso delle Amministrazioni comunali. Per essi sono dettate specifiche norme giuridico-amministrative sulla raccolta differenziata, il traporto e il trattamento e valore, anche di contenuto tecnico, in deroga alle norme altrimenti previste per gli altri generi di “rifiuto”.

 

 

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Classificazione in base al pericolo: rifiuti pericolosi e non pericolosi

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. Tali caratteristiche sono fissate da combinato disposto:

- del c.d. “Catalogo europeo dei rifiutiN1, contenuto nell’allegato D della parte IV del D. Leg.vo n. 152/2006, come da ultimo sostituito dall’art. 35, D.L. 77/2021, conv. dalla L. 108/2021);

- delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti indicate nell’allegato I della parte IV del citato, D. Leg.vo 152/2006 (vedi anche il Regolamento 18/12/2014, n. 1357 dell’Unione europea che ha sostituito l’allegato III della Direttiva quadro sui rifiuti - Dir. 2008/98/CE) N2.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con D. Min. Transiz. Ecologica 09/08/2021, n. 47.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D. Leg.vo n. 152/2006, che reca i codici europei dei rifiuti (“codici CER”). La qualifica di “rifiuto pericoloso” consegue alle attività di analisi dei componenti il rifiuto stesso, di classificazione e attribuzione al medesimo del relativo codice CER: nel caso al rifiuto vada assegnato un codice contrassegnato con “asterisco” lo stesso è da considerarsi pericoloso.

I rifiuti contrassegnati nell'elenco di cui all’allegato D citato possono essere:

- classificati con codice CER pericoloso “assoluto”, che sono considerati pericolosi senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15 N3, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione;

- classificati con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, in questo caso pertanto per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;

- la conoscenza del processo chimico;

- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

- le fonti informative europee ed internazionali;

- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità di cui sopra, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

 

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