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L. P. Trento 17/09/2013, n. 19

Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie).
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Premessa

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Capo I - Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)"

N30

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Art. 1 - Oggetto

1. Questa legge disciplina la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati individuati dall'articolo 3, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e il provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) relativo ai progetti soggetti a VIA.

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Art. 2 - Definizioni

1. In questa legge s'intende per:

a) N32

b) verifica di assoggettabilità a VIA: la verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA ai sensi di questa legge; N33

c) valutazione dell'impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione degli effetti di un progetto sull'ambiente, che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale; N83

d)

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Art. 3 - Ambito di applicazione e valutazione preliminare

N39

1. Questa legge si applica ai progetti che devono essere sottoposti a VIA o al procedimento di verifica di assog

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Art. 4 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione di questa legge singoli interventi disposti in via d'urgenza, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili, in caso di pericolo imminente o a seguito di calamità quando

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Art. 4-bis - Documentazione connessa al segreto industriale

N40

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Art. 5 - Verifica di assoggettabilità a VIA

N41

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dalla disciplina statale e copia della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 20. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento per il rilascio del PAUP se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente. N42

1-bis. Entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente, che li trasmette inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda è respinta. N123

2. Verificata la completezza della documentazione ai sensi del comma 1-bis, la struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi del

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Art. 6 - Consultazione preliminare

N99

1. Prima della presentazione della domanda di rilascio del PAUP il proponente ha la facoltà di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione e per identificare eventuali atti presupposti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto o elementi preclusivi derivanti dalla pianificazione territoriale o da vincoli presenti nell'area interessata. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente la doman

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Art. 7 - Studio di impatto ambientale

1. Lo SIA è redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale e sulla base del parere espresso dalla struttura provinciale competente a seguito della fase di consultazione disciplinata dall'articolo 6, se attivata. N106

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Art. 8 - Verifica documentale preventiva

N52

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Art. 9 - Presentazione e verifica della domanda per il rilascio del PAUP

N90

1. Il proponente presenta la domanda di PAUP trasmettendo alla struttura provinciale competente, in formato elettronico:

a) il progetto; N5

b) lo studio d'impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) l'avviso al pubblico, contenente gli elementi minimi previsti dall'articolo 24, comma 2, del decreto legis

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Art. 10 - Partecipazione pubblica

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, la struttura provinciale competente pubblica l'avviso al pubblico presentato ai sensi del comma 1, lettera d), del medesimo articolo nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei comuni territorialmente interessati. La struttura provinciale competente pubblica nel sito istituzionale della Provincia la documentazione relativa ai procedimenti per il rilascio del PAUP, pendenti e conclusi. N107

2. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico ai sensi del comma 1, chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro venti giorni dal predetto termine il proponente può presentare alla struttura provinciale competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute. N108

3. I sindaci dei comuni interessati possono chiedere alla struttura

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Art. 11 - Istruttoria, integrazioni e modifiche

N91

1. Verificata la domanda di PAUP ai sensi dell'articolo 9, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza ed effettuano le verifiche previste dalla normativa di settore. Per coordinare e semplificare i lavori istruttori delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate la struttura provinciale competente, anche su richiesta delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate, può indire una conferenza di servizi istruttoria.

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Art. 12 - Conferenza di servizi

N92

1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 3, per richiedere le integrazioni, o per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni, la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità la conferenza di servizi è gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge in forma simultanea. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. N130

2. Alla conferenza di servizi partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

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Art. 13 - Provvedimento di VIA

1. N57

2. N69

3. Il giudizio sulla compatibilità ambientale non può essere positivo se:

a) il progetto non risulta globalmente compatibile con le finalità di questa legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico e idrogeologico e di prevenzione e tutela igienico-sanitaria;

b) la realizzazione del progetto non è conforme agli

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Art. 13-bis - Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)

N94

1. Il PAUP è rilasciato dalla struttura provinciale competente in esito alla conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede; comprend

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Art. 13-ter - Autotutela

N95

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Art. 13-quater - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

N96

1. Avverso il PAUP le

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Art. 13-quinquies - Disposizioni di coordinamento tra procedimento unico per il rilascio del PAUP e altri procedimenti

N97

1. Nel caso di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, la domanda di PAUP è presentata con riferimento alle domande di concessione considerate ammissibili a seguito dell'espressione da parte della Giunta provinciale con riguardo alla non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un dive

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Art. 14 - Durata e proroga dell'efficacia della VIA e dei titoli abilitativi compresi nel PAUP

N93

1. Il provvedimento

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Art. 15 - Monitoraggio

1. Il proponente deve ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, anche per individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e consentire l'adozione delle opportune misure correttive. Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del proponente. N59

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Art. 16 - Controlli e sanzioni

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate indicate nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA svolgono le attività di controllo previste da questi provvedimenti, in relazione al rispetto delle prescrizioni in essi contenute. N111

1-bis. Se sono accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali o in caso di modifiche progettuali che rendono il progetto difforme rispetto a quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento per il rilascio del PAUP, la struttura provinciale competente procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida c

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Art. 17 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti

1. Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni volte ad assicurare che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sia coordinato nell'ambito del procedimento per il rilascio del PAUP. N1

2. La valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle

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Art. 18 - Impatti ambientali interregionali

1. Per i progetti di impianti, opere o interventi localizzati anche nel territorio della provincia di Bolzano o di regioni confinant

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Art. 19 - Partecipazione della Provincia alle procedure di VIA di competenza statale

1. Per l'espressione del parere della Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle procedure di competenza statale la Giunta provi

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Art. 20 - Oneri istruttori

1. Sono a carico del proponente gli oneri per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità, secondo gli importi e le modalità stabilite con deliberazione d

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Art. 21 - Autorizzazione unica territoriale

1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro trenta giorni, disciplina con regolamento l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale. N11

2. L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Il procedimento non comporta l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provincial

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Art. 22 - Regolamenti

1. Con uno o più regolamenti sono emanate le disposizioni per l'esecuzione di questa legge.

2. I regolamenti, anche in deroga alle leggi provinciali vigenti, integrano e coordinano i procedimenti previsti da questa legge con le procedure autorizzatorie previste dalle norme provinciali di settore e individuano, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa, le disposizioni legislative e regolamentari provinciali abrogate. Per favorire l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti, compresi quelli di localizzazione degli i

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Capo II - Strategie e interventi per fronteggiare il cambiamento climatico e fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici
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Art. 23 - Strategie e interventi della Provincia per fronteggiare il cambiamento climatico

1. La Provincia promuove una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, adottando appropriate misure di adattamento e di mitigazione nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, sia a carattere generale che settoriale, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e a livello internazionale, assicurando adeguate forme di partecipazione della cittadinanza e dei portatori di interessi.

2. In coerenza con i contenuti del piano urbanistico provinciale, del programma di sviluppo provinciale e dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, nell'ambito della pianificazione energetica ambientale e degli atti di indirizzo sulla sostenibilità ambientale, la Provincia, sentita la competente commissione pe

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Art. 24 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici

1. Per attuare gli indirizzi provinciali sullo sviluppo sostenibile e per promuovere una strategia complessiva per fronteggiare il cambiamento climatico, è istituito nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la lotta ai cambiamenti climatici, che è alimentato da risorse della Provincia, nonché da eventuali risorse finanziarie erogate dallo Stato, dall'Unione europea e da altri enti e soggetti, pubblici e privati.

2. Il fondo è destinato al finanziamento d'iniziative, di progetti e di interventi realizzati dalla Provincia o da altri enti e soggetti pubblici o privati, finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di ambiente, sviluppo sostenibile, in particolare, per:

a) la realizzazione di interventi afferenti la salvaguardia dell'ambiente o volti a fronteggiare il cambiamento climatico in particolare nei settori dello sviluppo di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili, della ricerca scientifica ed innovazione tecnologica, dei trasporti e mobilità, dell'edilizia sostenibile, della gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura e sviluppo rurale e del turismo;

a-bis) la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di progetti e iniziative finalizzati a salvaguardare e valorizzare il sistema delle aree protette provinciali, il Parco nazionale dello Stelvio e il patrimonio Dolomiti UNESCO; N17

b) l'attivazione di misure dirette all'adesione e partecipazione a carte, protocolli e campagne aventi ad oggetto lo sviluppo sostenibile e la definizione o p

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Capo III - Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio
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Art. 25 - Modificazioni del capo I (Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 le parole: "coinvolti il servizio competente in materia di urbanistica e l'agenzia per la protezione dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica e di valutazione dell'impatto ambientale".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è sostituito dal seguente:

"2. Se il progetto definitivo dev'essere sottoposto al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale in base alle soglie dimensionali o a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità, alla domanda di indizione della conferenza di servizi prevista dal comma 1 è allegata una copia del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o del provvedimento di impatto ambientale previsto dall'articolo 6, comma 5."

3. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 la parola: "nonché" è soppressa, e dopo le parole: "ivi previste" sono inserite le seguenti: ", e il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente".

4. Nel comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997, dopo le parole: "dalla sua convocazione" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, dopo lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambie

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1008063 10664370
Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle cave è sostituito dal seguente:

"2. Il programma di attuazione comunale è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo la normativa provinciale vigente. Se il programma di attuazione è soggetto a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), la valutazione è effettuata dal comitato cave, la cui composizione è integrata, a tal fine, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura."

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l

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1008063 10664371
Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune le parole: "della Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo".

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1008063 10664372
Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

N13

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1008063 10664373
Art. 29 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

1. Nel comma 6 dell'articolo 13 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "comma 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2-bis e 2-bis 1".

2. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "Fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previ

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1008063 10664374
Art. 30 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

"5-quater. Fermo restando quanto stabilito dalla lettera a-quater) del comma 1, su richiesta del titolare dello scarico presentata al comune, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 apr

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1008063 10664375
Capo IV - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)
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1008063 10664376
Art. 31 - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2013 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Misure per l'incentivazione dell'acquisto della casa di abitazione per i residenti all'estero) �

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1008063 10664377
Art. 31-bis - Informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso

N98

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Capo V - Disposizioni finali
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. N12

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questa legge, il capo I e il capo III di questa legge si applicano a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione. Il capo II di questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. La legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, a eccezione degli articoli 15, 16, 17 e 18, è abrogata. Sono abrogati, inoltre:

omissis

omissis

m) l'

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Allegato A - Criteri per la verifica di assoggettabilità

N25

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