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Deliberaz. G.P. Trento 27/07/2012, n. 1611

Modificazioni alla tabella G “Limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura da insediamenti produttivi” allegata al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Il Relatore comunica:

il comma 1 dell’articolo 15 (Conformità degli scarichi ai limiti) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. R, recante il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), prevede che “tutti gli scarichi di cui al presente titolo (titolo III “Disciplina degli scarichi” della parte I “Norme per la tutela dell’aria e delle acque dagli inquinamenti”) dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle D, E, F e G allegate o determinati ai sensi dei successivi articoli”.

Con riguardo agli scarichi degli insediamenti produttivi, l’articolo 16 del TULP prevede che essi “ (…) sono soggetti alle seguenti norme: 1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D; 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G (…)”.

Le tabelle D e G, con relative note, allegate al TULP concernono rispettivamente i limiti di accettabilità per gli scarichi da insediamenti produttivi in acque superficiali (tabella D) e in fognatura (tabella G): nello specifico, le righe 35, 36 e 37 della tabella D indicano i limiti di accettabilità del parametro azoto nelle tre diverse forme dell’azoto ammoniacale, dell’azoto nitroso e dell’azoto nitrico, mentre la riga 10 della tabella G indica il limite di accettabilità del parametro azoto totale (cioè della sommatoria degli azoti organico, ammoniacale, nitroso e nitrico).

L’articolo 51 (Aggiornamento delle tabelle) del TULP, come da ultimo modificato dalla dall’art. 57 della legge provinciale 27 dicembre 2011 R (Legge finanziaria provinciale 2012), prevede:

“1. La Giunta provinciale (…) potrà sostituire o modificare tutte le tabelle allegate al presente testo unico in relazione alla tecnologia di depurazione, allo stato di inquinamento globale dell'atmosfera e delle acque superficiali e sotterranee, in presenza di fatti o circostanze imprevedibili e urgenti, nonché al fine di apportare i necessari adeguamenti alle direttive comunitarie e alla normativa statale.

2. I predetti aggiornamenti delle tabelle entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione. In ogni caso la deliberazione, se occorre, indica i termini di adeguamento alle tabelle sostituite o modificate, nel rispetto delle scadenze eventualmente stabilite dalle disposizioni statali penalmente sanzionate.

2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare ai sensi di quest'articolo, possono essere stabiliti, in particolare, valori limite di emissione meno restrittivi di quelli fissati dalla tabella G relativamente alle sostanze rappresentative del carico organico contenuto nelle acque reflue biodegradabili provenienti da cantine vinicole e da distillerie, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) le acque reflue siano recapitate in pubblica fognatura presidiata da impianto di depurazione biologica conforme alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque e in grado di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;

b) l'attività che origina lo scarico abbia ad oggetto la lavorazione di uve e di vinacce provenienti prevalentemente dal territorio provinciale.

(…)

2 quinquies. Il comma 2 bis si applica inoltre agli impianti per il trattamento dei reflui di natura organica provenienti dalle attività ivi indicate e da attività lattiero-casearia, di titolarità di terzi e ubicati al di fuori del sito di relativa produzione. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 bis, i predetti impianti devono trattare reflui derivanti da attività che hanno ad oggetto la lavorazione di sostanze provenienti prevalentemente dal territorio provinciale”.

Il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. R, recante “Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provincial

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