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L. P. Trento 16/06/2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.
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Capo I - Finalità e principi generali
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Art. 1 - Finalità

1. Questa legge è rivolta ad assicurare alle popolazioni insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento e ai gruppi linguistici nei quali esse si riconoscono, anche mediante un processo di riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza:

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Art. 1-bis - Principi e obiettivi

N1

1. La Provincia riconosce il ruolo del comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

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Art. 1-ter - Indicatore composito del grado di sviluppo su base territoriale

1. Per le finalità dell'articolo 1-bis, comma 2, e per assicurare la rispondenza delle politiche pubbliche a criteri di equità sostanzia

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge si intende per:

a) "agenzia": struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale;

b) "ambito territoriale ottimale": la dimensione ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici sotto il profilo della qualità, dell'economicità e della continuità delle prestazioni; salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione provinciale, l'ambito territoriale ottimale coincide con uno o più "territori"; N2

c) "compiti e attività": insieme coordinato e omogeneo delle operazioni, anche materiali, dei comportamenti e delle decisioni strumentali all'esercizio della funzione amm

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Art. 3 - Potestà legislativa e regolamentare

1. La potestà legislativa è esercitata dalla Provincia nelle materie, nei limiti e nei modi stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalle relative norme di attuazione, dall'articolo 10 della legge

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Art. 4 - Potestà amministrativa

1. Questa legge individua le funzioni amministrative riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. “Questa legge disciplina inoltre le modalità:

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Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative e organizzazione dei servizi pubblici

1. Al fine di assicurare alla popolazione insediata nel territorio provinciale, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio e dalle dimensioni del comune di residenza, uguali opportunità di disporre di istituzioni locali in grado di esercitare la potestà amministrativa e la potestà di organizzazione dei servizi pubblici in modo adeguat

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Capo II - Rapporti tra la Provincia e le autonomie locali
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Art. 6 - Consiglio delle autonomie locali

N5

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Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)

1. Alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il medesimo regolamento può prevedere le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative in luogo del Consiglio delle au

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Capo III - Potestà amministrativa della Provincia e dei comuni
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Art. 8 - Funzioni amministrative della Provincia e dei comuni

1. Sono riservate alla Provincia, salvo quanto disposto dal comma 2, le funzioni amministrative, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, con riferimento alle seguenti materie:

a) rapporti della Provincia con gli organi dello Stato italiano, dell'Unione europea, delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano nonché con altri stati;

b) cooperazione interregionale e transfrontaliera;

c) cooperazione allo sviluppo;

d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;

e) vigilanza e tutela sugli enti locali;

f) libri fondiari e catasto;

g) camere di commercio;

h) tutela dell'ambiente e del paesaggio, demanio idrico e utilizzazione delle acque pubbliche, opere idrauliche;

i) parchi, foreste, foreste demaniali, caccia e pesca, corpo forestale, ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e alla loro gestione;

j) grandi reti di trasporto e comunicazione; infrastrutture d'interesse provinciale e sovraprovinciale quali autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie e interporti;

j-bis) ulteriori funzioni individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; per tali funzioni la Provincia può mettere a disposizione personale provinciale; N6

k) energia, salvo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia);

l) tutela della salute, assicurando comunque l'integrazione con le attività socio-assistenziali;

m) previdenza complementare e integrativa;

n) tutela del lavoro e professioni;

o) istruzione e formazione professionale, esclusa l'assistenza scolas

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Art. 9 - Esercizio coordinato delle funzioni della Provincia e delle comunità

N23

1. La Provincia assicura la concertazione con le comunità nell'adozione degli strumenti di programmazione provinciale, individuati con regolamento di esecuzione, che interagiscono con gli ambiti di competenza ad esse assegnati. A tal fine:

a) gli strumenti di programmazione provinciale sono articolati, ove la tipologia degli interventi lo consenta, per aree territoriali coincidenti con i territori delle comunità evidenziando le relative risorse finanziarie: di tali risorse si tiene conto anche nell'ambito della definizione dei budget territoriali per infrastrutture a valere sulla finanza locale;

b) gli strumenti di programmazione provinciale sono approvati dalla Giunta provinciale previa intesa con ciascuna comunità interessata: l'intesa è conclusa anche

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Art. 9-bis - Disposizioni per l'esercizio informa associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

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Art. 9-ter - Disposizioni per l'esercizio in forma associata di attività attinenti alle cave di porfido

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Capo IV - Modalità di esercizio delle funzioni amministrative
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Art. 10 - Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello provinciale

1. Fermi restando i poteri d'indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di controllo del Presidente della Provincia e della Giunta provinciale, la Provincia esercita la potestà amministrativa nelle materie di propria competenza con riferimento alle funzioni riservatele da questa legge nonché a quelle ad essa attribuite dallo Stato, anche sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale, mediante:

a) la “direzione generale”

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Art. 11 - Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa nelle materie e con riferimento alle funzioni già loro spettanti in base alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), e le comunità esercitano la potestà amministrativa per le funzioni e le materie conferite loro da questa legge.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle

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Art. 12 - Territori

1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in territori.

2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa “da raggiungere ai sensi dell'articolo 6” N4. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicar

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Art. 12-bis - Aree geografiche

N1

1. A seguito dell'approvazione della deliberazione di individuazione degli ambiti per la gestione associata dei servizi comunali, di cui al comma 3 dell'articolo 9-bis, la Giunta provinciale su proposta delle amministrazioni interessate e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ripartire il territorio della comunità in aree geografiche individuate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) omogeneità delle caratteristiche geografiche, etnico-linguistiche, socio-economiche e sufficiente grado d'identificazione nelle tradizioni storico-culturali della po

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Art. 13 - Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia

01. N33

02. N34

03. N35

04. N36

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13-bis per i servizi pubblici a rete di interesse economico, i comuni organizzano i servizi pubblici, con riferimento agli ambiti territoriali ottimali da individuare secondo quanto disposto dal comma 6, mediante:

a) la comunità, qualora il relativo territorio coincida con l'ambito territoriale ottimale;

b) la stipula di un'apposita convenzione, qualora l'ambito territoriale ottimale comprenda territori di più comunità o l'intero territorio provinciale; alla stipula della convenzione provvede direttamente la comunità. N37

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

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Art. 13-bis - Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

N46

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

a) trasporto pubblico locale extraurbano;

b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;

c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5. N47

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il pi

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Capo V - Istituzione delle comunità
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Art. 14 - Norme in materia di costituzione e funzionamento delle comunità

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.

2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.

4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

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Art. 15 - Organi della comunità

N65

1. Sono organi della comunità:

a) il consiglio dei sindaci;

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Art. 16 - Consiglio dei sindaci

N66

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Art. 17 - Presidente

N67

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità; presiede il consiglio dei sindaci e l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo. Il presidente può delegare specifiche funzi

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Art. 17-bis - Comitato esecutivo

N68

1. Il comitato esecutivo, se è istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è composto dal preside

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Art. 17-bis 1 - Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo

1. L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.

2. L'assemblea, inoltre, esprime par

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Art. 17-ter - Decadenza del presidente e del comitato esecutivo

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Art. 17-ter 1 - Ulteriori disposizioni
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Capo V-bis - Disposizioni per l'elezione del presidente e del consiglio di comunità
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Art. 17-quater - Indizione delle elezioni

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Art. 17-quinquies - Presentazione delle candidature alla carica di presidente e delle liste di candidati consiglieri

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Art. 17-sexies - Formazione del corpo per l'elezione degli organi della comunità

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Art. 17-septies - Elezione del presidente di comunità

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Art. 17-octies - Elezione del consiglio di comunità

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Art. 17-novies - Ulteriori disposizioni

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Capo V-ter - Partecipazione negli enti locali

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Art. 17-decies - Processo partecipativo

N1

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amminist

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Art. 17-undecies - Diritti di partecipazione

N1

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Art. 17-duodecies - Autorità per la partecipazione locale

N1

1. L'autorità per la partecipazione locale, di seguito denominata autorità, è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi "negli enti locali"

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Art. 17-ter decies - Compiti dell'autorità

N1

1. L'autorità svolge in particolare i seguenti compiti:

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Art. 17-quater decies - Forme della partecipazione

N1

1. Sono sottoposti al processo partecipativo, prima della loro approvazione:

a) la proposta di piano sociale;

b) il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della comunità; N71

c) il programma degli investimenti territoriali previsto dall'articolo 24-bis, comma 1;

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Art. 17-quindecies - Esiti ed effetti dei processi partecipativi

N1

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Art. 17-quindecies 1 - Promozione della cultura della partecipazione

1. Per promu

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Art. 17-sedecies - Altre disposizioni

N1

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Art. 18 - Organizzazione, personale e contabilità delle comunità

1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro di settore, la disciplina dell'organizzazione e del personale della comunità è dettata da regolamenti, nel rispetto dello statuto della comunità e del

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Art. 19 - Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.

2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.

3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

4. Lo statuto del Comun general de Fascia:

a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi; N73

b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;

c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;

d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrati

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Art. 20 - Ulteriori disposizioni in materia di statuti delle comunità

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Art. 21 - Disposizioni transitorie

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Capo VI - Disciplina della finanza locale
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Art. 22 - Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità

N5

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dall

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Art. 23 - Concorso all'equilibrio finanziario del sistema provinciale

1. La Provincia, i comuni e le comunità concorrono, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e sec

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Art. 24 - Finanziamento delle spese di parte corrente e istituzione del fondo di solidarietà comunale

N79

1. Al finanziamento delle spese di parte corrente provvedono i comuni con le entrate proprie e con quelle derivanti dagli strumenti di perequazione previsti da quest'articolo.

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Art. 24-bis - Fondi per il finanziamento delle spese d'investimento

N1

1. La Provincia istituisce un fondo destinato alle comunità per il concorso al finanziamento delle spese d'investimento di comuni e comunità considerate rilevanti dalla programmazione provinciale e dalla programmazione socio-economica dello sviluppo delle comunità. I criteri di ripartizione delle risorse da trasferire alle singole comunità sono definiti d'intesa con il Consiglio dell

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Art. 24-ter - Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o

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Art. 24-quater - Fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale

1. È istituito il fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale, destinato alla r

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Art. 25 - Ricorso all'indebitamento

1. I limiti per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti e organismi strumentali, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, nonché le modalità per l'accesso di tali soggetti ai diversi strumenti finanziari d'indebitamento sono definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Per il ricorso all'indebitamento e per le operazioni di valorizzazione patrimoniale da parte dei soggetti indicati nel comma 1, si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare le tipologie d'investimento previste dai regolamenti di cui all'articolo 26.

3. I soggetti indicati nel comma

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Art. 25-bis - Disposizioni in materia di erogazione dei finanziamenti

1. Nell'ambito dell'esercizio della competenza provinciale in materia di finanza locale, ai fini del contenimento dell'indebitamento degli enti locali, dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Provincia ai comuni, e per promuovere la razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti per attività d'investimento previsti a qualunque titolo dalla normativa vigente in favore degli enti locali e che siano espressamente individuati dall'intesa di cui al comma 2 sono erogati per conto della Provincia da Cassa del Trentino s.p.a.

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite dalla Provincia

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Art. 25-ter - Estinzione anticipata delle operazioni di indebitamento da parte degli enti locali

N86

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Art. 26 - Regolamenti di esecuzione

1. Con regolamenti di esecuzione approvati, anche in tempi diversi, previa intesa con il Consiglio d

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Art. 27 - Intesa definita con il Consiglio delle autonomie locali

1. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e alle comunità ai sensi dell'articolo 22 per l'esercizio delle funzioni di loro competenza è definito mediante intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'intesa, di norma, ha durata pluriennale, coincidente con il periodo di validità del bilancio pluriennale della Provincia.

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Capo VII - Disciplina dell'organizzazione del sistema pubblico della Provincia
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Sezione I - Organizzazione e articolazione del sistema pubblico della Provincia
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Art. 28 - Organizzazione del sistema pubblico della Provincia

N87

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Art. 29 - Direzione generale della Provincia, dipartimenti e avvocatura della Provincia

N88

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Art. 30 - Servizi e uffici

N89

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Art. 31 - Uffici di gabinetto

1. Sono istituiti gli uffici di gabinetto per il supporto delle attività proprie del Presidente e degli assessori.

2. L'incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto è attribuito con deliberazione della Giunta provinciale a personale interno o esterno alla Provincia.

3. Qualora i resp

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Art. 32 - Agenzie

1. Per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendo il livello della relativa dirigenza; in caso di attribuzione delle competenze a strutture provinciali, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. L'Agenzia del lavoro resta disciplinata dalla relativa legge istitutiva. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze, fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva. N91

2. L'ordinamento delle agenzie provinciali è disciplinato da questa legge, o dalle relative leggi istitutive, e da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. N92

3. Le attività e i compiti di ciascuna agenzia sono previsti dai relativi atti organizzativi, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia. Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può modificare la denominazione dell'agenzia. N93

4. Gli atti organizzativi disciplinano in particolare, per ciascuna agenzia: N94

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Art. 33 - Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 per l'esercizio di funzioni e, per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

a) enti pubblici;

b) fondazioni o associazioni;

c) società di capitali. N106

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. N204

2-bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni. N107

2-ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia. N108

2-quater. Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perse

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Art. 33-bis - Informazioni sulle agenzie e sugli enti strumentali

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Art. 33-ter - Informazioni sul sistema pubblico provinciale

1. Entro il mese di maggio di ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competent

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Sezione II - Costituzione di organismi
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Art. 34 - Art. 35-quinquies Omissis

 

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Sezione III - Disposizioni finali e transitorie e abrogazioni
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Art. 36 Omissis

 

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35266 11387073
Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunti i seguenti:

"5-te

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Art. 38 - Disposizioni finali e transitorie

1. N120

2. N121

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35266 11387075
Art. 39 - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)

1. Per lo svolgimento di attività e di compiti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo relativi all'utilizzo delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso e in materia di energia, è istituita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE). N126

2. L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due.

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Art. 39-bis - Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3 è istituita l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi. N144

1-bis. L'agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell'atto organizzativo, opera come:

a) centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;

b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e sogg

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35266 11387077
Art. 39-ter - Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)

1. Per rendere più efficace l'attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore degli imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori ec

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Art. 39-quater - Agenzia per la depurazione

1. Anche per realizzare le migliori condizioni per l'effettivo trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di servizio idrico integrato da gestire nell'ambito unico provinciale previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, è istituita l'agenzia provinciale per il servizio idrico, per l'espletamento dei compiti e delle attività relativi a

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Art. 39-quinquies - Art. 39-sexies 1 Omissis

 

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Art. 39-septies - Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale
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Art. 39-octies - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite d

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Art. 39-novies - Agenzia provinciale per le opere pubbliche

1. Per rendere più efficiente l'attività di realizzazione delle opere pubbliche d'interesse provinciale, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche.

2. L'agenzia può essere articolata in servizi nel numero stabilito dall'atto organizzativo. N174

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Art. 40 - Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 6 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 62 e i commi 1 e 2 dell'articolo

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Capo VIII - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie e abrogazioni
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Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7

1. All'articolo 10, comma 7, lettera d), della

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Art. 42 - Soppressione e liquidazione dei comprensori e abrogazioni

01. A seguito della costituzione di tutti gli organi della comunità il Presidente della Provincia, con decreto, dispone che dalla data stabilita dal decreto medesimo tali organi sostituiscano i corrispondenti organi comprensoriali, previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), nell'esercizio delle loro competenze. A decorrere da questa data gli organi comprensoriali decadono. La sostituzione ha effetto fino alla soppressione del comprensorio ai sensi del comma 1, soppressione che deve comunque intervenire non oltre il tempo necessario per l'adozione da parte dell'assemblea degli atti fondamentali della comunità. Questo comma si applica solo quando l'ambito territoriale della comunità coincide con quello del comprensorio in via di soppressione. N184

02. Ad avvenuta costituzione, con l'insediamento di tutti i suoi organi, della prima comunità rientrante nell'ambito del territorio del comprensorio della Valle dell'Adige la Giunta provinciale nomina un commissario per il comprensorio. Gli organi del comprensorio decadono a decorrere dalla data della nomina del commissario, che svolge tutte le funzioni in precedenza attribuite ad essi. N184

03. Se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei Comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione. Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa. N185

04. Con decreto del Presidente della Provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devo

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Art. 43 Omissis

 

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Art. 44 - Cessazione di efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di avere efficacia nel territor

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Art. 45 - Disposizioni finali

1. Nell'ipotesi in cui i comuni di un medesimo territorio siano costituiti o si costituiscano in unione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, all'unione si applicano, per qu

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35266 11387090
Allegato A - Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)

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35266 11387091
Tabella B - Compiti e attività da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 9-bis

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Tabella C - Numero dei componenti dei consigli comunali appartenenti al corpo per l'elezione degli organi delle comunità (articolo 17-sexies, comma 2)

 

CLASSI DEMOGRAFICHE

NUMERO DEI COMPONENTI DEL CORPO ELETTORALE

comuni con popolazione fino a 500 abitanti

3

comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti

4

comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti

5

comuni con popolazione da 2.001 a 4.000 abitanti

7

comuni con popolazione da 4.001 a 5.000 abitanti

8

comuni con popolazione da 5.001 a 8.000 abitanti

9

comuni con popolazione da 8.001 a 12.000 abitanti

11

comuni con popolazione da 12.001 a 20.000 abitanti

14

comuni con popolazione da 20.001 a 30.000 abitanti

16

comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti

20

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 21/2015

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