Articolo aggiunto dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e abrogato dalla L.P. 23/02/1998, n. 3.

L’articolo 101 così recitava:

“Art. 101 - Concorso di sanzioni penali ed amministrative

1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente testo unico.”

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