Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1 della L.P. 23/04/2021, n. 6, così recitava:

“Art. 7 - Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti

1. Gli impianti produttivi e misti che producono emissioni di qualunque tipo, già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978, devono essere denunciati, a cura dei proprietari ovvero dei direttori responsabili dello stabilimento, entro centottanta giorni dalla data predetta, con indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l’adeguamento alle prescrizioni normative.

2. La denuncia deve essere presentata nei modi e nelle forme di cui al secondo comma del precedente articolo 6.”

Dalla redazione