Articolo sostituito dalla L.P. 25/07/1988, n. 22 e abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 82 così recitava:

“Art. 82 - Carcasse di animali e rifiuti di macellazione

1. Le carcasse di animali e tutti gli altri rifiuti della macellazione, quando non destinati ad essere utilizzati industrialmente, devono essere di norma sottoposti a trattamento di incenerimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 74.

2. In via eccezionale, su specifica e motivata disposizione dell'autorità competente ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19, le carcasse di animali possono essere smaltite in discarica controllata o interrate, previo idoneo trattamento di inocuizzazione.”

Dalla redazione