Articolo modificato dall'art. 17 della L.P. 27/08/1993, n. 21; dall'art. 8, comma 1, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.P. 23/04/2021, n. 6, così recitava:

“Art. 6 - Denuncia degli impianti termici esistenti

1. Gli impianti termici esistenti alla data del 13 dicembre 1978 devono essere, a cura dei proprietari o dei direttori responsabili dell’azienda ovvero dell’amministratore del condominio, denunciati entro centottanta giorni dalla predetta data, con l’indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l’adeguamento alle prescrizioni normative.

2. La denuncia deve essere presentata al comune territorialmente interessato mediante appositi moduli predisposti dal servizio protezione ambiente, contenenti la descrizione delle caratteristiche degli impianti, dei locali e delle connesse installazioni funzionali.

3. Sono escluse dall’obbligo di denuncia:

- gli impianti termici, stufe e caminetti di potenzialità inferiore a 0,035 MW;

- gli impianti termici già censiti ed autorizzati a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento di esecuzione.

4. L’esclusione dall’obbligo di denuncia non esime comunque dall’osservanza delle prescrizioni normative.”

Dalla redazione