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Rifiuti
La distinzione di ciò che è rifiuto da ciò che non lo è determina l’applicazione o meno della relativa normativa.
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Non rifiuti (esclusioni dal campo di applicazione della parte IV del D. Leg.vo 152/2006)
Anche quando astrattamente potrebbero essere considerate cose, sostanze o materiali di cui il produttore o detentore intendono disfarsi, e quindi da ricomprendere nel concetto di rifiuto secondo quanto appena visto, sono tuttavia escluse dalla disciplina dei rifiuti le sostanze indicate dall’art. 185 del D. Leg.vo 152/2006 (non rifiuto
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Esclusione di sfalci, potature e materiale agricolo dalla disciplina sui rifiuti
La modifica normativa è finalizzata a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione Europea (cfr. caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI), la quale ha rilevato che il legislatore
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Sottoprodotti
Ancora, è considerata sottoprodotto, e non rifiuto - ed è quindi è esclusa dall�
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CESSAZIONE DELLA QUALITà DI RIFIUTO (END OF WASTE) E ATTIVITà DI RECUPERO
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Condizioni da rispettare per la cessazione della qualità di rifiuto
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Criteri end of waste e decreti emanati
Il comma 2 dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 dispone a sua volta che i criteri “end of waste” sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali.
In attuazione di tale disposizione sono stati emanati per il momento i seguenti provvedimenti:
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Autorizzazioni a impianti di recupero in assenza di criteri end of waste
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Sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato
Sulla base di tali normative, con Nota n. 10045 del 01/07/2016 Visualizza PDF, il Ministero dell’ambiente aveva confermato il potere in capo alle Regioni e agli enti da esse delegati, di definire, in assenza di regolamenti comunitari o ministeriali, criteri per la cessazione della qualifica di ri
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350491711997584
Rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di trattamento
Il primo periodo del nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 dispone che - in mancanza di criteri specifici di end of waste adottati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209, 211 del D. Leg.vo 152/2006 e di cui al Titolo III-bis, parte II, del D. Leg.vo 152/2006), per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono ri
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Controllo dei provvedimenti autorizzatori adottati
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Procedimenti di controllo
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006 prevede che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro 10 giorni dalla notifica
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Adeguamento degli impianti alle conclusioni del controllo
Ricevuta la relazione dell’ISPRA o dell’ARPA, il Ministero adotta a sua volta entro 60 giorni proprie conclusioni, motivando l’eventuale mancato recepimento degli esiti dell’istruttoria contenuti nella relazione ricevuta, e le trasmette all’Autorità competente.
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Monitoraggio delle attività di controllo
Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno e la trasmette al Ministero dell’ambiente entro il 31 dicembre.
Si prevede poi l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente
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Aggiornamento autorizzazioni rilasciate all’uscita di criteri end of waste
Il comma 7 dell’art. 14-bis del D.L. 101/2019 dispone che entro 180 giorni dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti end of waste che saranno emanati, siano tenuti a presentare all
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Disposizioni transitorie per le autorizzazioni in essere al 03/11/2019
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CONDIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO
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Condizioni per la qualifica di sottoprodotto
Come detto, affinché una sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto, occorre il rispetto contestuale di tutte le condizioni previste dall’art. 184-
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Dimostrazione dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti (D.M. 264/2016)
Allo scopo di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto e di sottoprodotto - di cui si è riscontrata negli anni una applicazione molto disomogenea - il Ministero dell’ambiente ha emanato il
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CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI SOSTANZE
L’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006 dispone che, con decreti ministeriali, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché - sempre nell’ambito dei requisiti stabiliti in via generale e sopra indicati - specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.
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DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA Definizione di “terre e rocce da scavo”; Categorie di terre e rocce da scavo; Materiali provenienti da demolizioni; Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte - SUOLO ESCAVATO ALLO STATO NATURALE UTILIZZATO IN SITU Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA - CONDIZIONI PER QUALIFICARE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME “SOTTOPRODOTTI” Condizioni comuni a tutti i cantieri; Terre e rocce da scavo nelle quali siano presenti “materiali di riporto”; Onere di attestazione del corretto avvenuto utilizzo; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere soggette a VIA o AIA; Cantieri con meno di 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Cantieri con oltre 6.000 mc di scavo per opere non soggette a VIA o AIA; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti - TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICABILI COME “RIFIUTI”; Condizioni al cui verificarsi le terre e rocce da scavo sono qualificate “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti - TERRE E ROCCE DA SCAVO IN SITI CONTAMINATI Attività di scavo in siti oggetto di bonifica; Piano dettagliato e campionamento del suolo; Piano operativo; Utilizzo delle terre e rocce scavate nel sito; Presenza di “materiali di riporto” - ATTUAZIONE E LINEE GUIDA.
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
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ISBN: 9791255860273
D.Lgs. 25/11/2024, n. 190
Mercato e produzione - Testo commentato articolo per articolo - Sintesi delle novità e degli elementi rilevanti - Diagramma di flusso dei procedimenti - Decreto aree idonee e relativo commento - Normativa di riferimento aggiornata
ISBN: 9791255860266
AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177
Con:
Commento puntuale delle modifiche introdotte - Tabella delle violazioni e delle sanzioni - Tabella delle violazioni con decurtazione di punti
Codice civile e di procedura civile e leggi complementari + Codice penale e di procedura penale e leggi complementari
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