Articolo abrogato dalla L.P. 11/09/1998, n. 10.

L’articolo 87 così recitava:

“Art. 87 - Accumulo temporaneo dei rifiuti

“1. L'accumulo temporaneo dei rifiuti speciali propri, anche assimilabili agli urbani, effettuato da singoli soggetti o da imprese nel corso delle rispettive attività o cicli lavorativi non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 84, purché sia effettuato all'interno delle aree nelle quali si svolgono le attività o del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti e costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento o di stoccaggio autorizzati.

2. I rifiuti devono in ogni caso venire asportati almeno ogni dodici mesi.

3. L'accumulo temporaneo ai sensi del comma 1 deve essere effettuato ponendo in essere adeguate cautele atte ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste ovvero situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica e per l'ambiente, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 26, ove ne ricorrano i presupposti.

4. Qualora non sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90.”

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