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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 01/08/2003, n. 5
L. P. Trento 01/08/2003, n. 5
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 16/06/2022, n. 6
- L.P. 21/04/2016, n. 4
- D. Pres. P. 13/07/2010, n. 18-50/L.
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- L.P. 07/08/2006, n. 5
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Capo I - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 |
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Art. 1 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modifiche della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, è inserito il seguente capo: "Capo I - Disposizioni in materia di opere e polizia idraulica"; dopo l'articolo 16 è inserito il seguente capo: "Capo II - Disposizioni in materia di acque pubbliche"; dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti capi: "Capo III - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di bacini d'accumulo idrico" e "Capo IV - Disposizioni finanziarie". 2. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art. 17-bis 1. Questo capo disciplina le opere di sbarramento, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, anche realizzati fuori alveo - di seguito denominati "opere di ritenuta" - nonché le modifiche delle opere di ritenuta che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario. 2. Sono esclusi dall'applicazione di questo capo: a) i laghi naturali; b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua e dei laghi, quali arginature, briglie e opere di regolazione realizzate ai fini della sicurezza; c) gli invasi generati dall'escavazione dei terreni e privi d'impermeabilizzazione, di rilevati arginali e di opere di alimentazione; d) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali; e) i serbatoi utilizzati per il deposito o l'accumulo di materie prime, di rifiuti e di reflui zootecnici; f) le opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 1.000 metri cubi. 3. È attribuito ai comuni territorialmente competenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di opere di ritenuta che determinano un invaso non superiore a 5.000 metri cubi, di seguito denominate 'opere di ritenuta di competenza comunale. Il servizio provinciale competente in materia di dighe fornisce ai comuni il supporto tecnico, se richiesto. 4. Per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3 si applicano gli articoli 17-septies e 17-octies. 5. Le opere indicate dal comma 2 restano soggette in ogni caso alle disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, di tutela del paesaggio, di tutela ambientale, di polizia mineraria e alle altre norme speciali." 3. Dopo l'articolo 17-bis della legge provinciale n. 18 del 1976, nel capo III, è inserito il seguente: "Art. 17-ter 1. Ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, secondo periodo, del decreto del |
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Art. 7 - Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzaz |
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Art. 8 - Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) |
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 69-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. All'articolo 69-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono apportate le seg |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Modifiche della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Art. 12 - Modifica dell'articolo 3 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) |
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Art. 13 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Modifica dell'articolo 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)1. L'articolo 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, è sostituito dal seguente: "Art. 31 - Regolazione tavolare di vecchie pendenze |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Modifica della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, nella parte relativa al piano straordinario delle opere pubbliche |
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Art. 18 - Finanziamento delle spese per l'accelerazione di lavori pubblici1. Per completare le opere comprese nel piano straordinario di cui al capo I (Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi |
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Art. 19 - Modifiche della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)1. All'articolo 14-ter della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dal Presidente della Provincia attraverso ordinanze adottate anche con effetti derogatori alle disposizioni rientranti nella competenza normativa provinciale." 2. All'art |
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Art. 20 |
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Art. 21 - Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) |
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Art. 23 - Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modifica dell'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) |
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Capo II - Disposizioni relative al bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 |
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Art. 31 - Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Modifica dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, in materia di autorizzazioni di spesa per interventi connessi a calamità pubbliche1. All'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabelle - Omissis
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