L. 27/12/1997, n. 449 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 27/12/1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
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CAPO I - Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate
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Art. 1 - Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota N9 delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

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Art. 2 - Trasferimento di alloggi ai comuni

1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati

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Art. 3 - Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1- bis è inserito il seguente:

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Art. 4 - Incentivi per le piccole e medie imprese

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:

a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2 comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; N6

b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media-nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e altri appropriati indicatori socio-demografici e ambientali;

c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;

d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c)."

3. "Per le isole con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2" N7 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova app

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Art. 5 - Incentivi per la ricerca scientifica

1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 69 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di stud

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Art. 6 - Omissis
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Art. 7. - (Incentivi territoriali)

N3

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione d

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Art. 8 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e sovrattassa di ancoraggio

1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni d

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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone a elevato rischio sismico

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repub

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Art. 13 - Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità

1. N12

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,

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Art. 14 - Disposizioni fiscali varie

1. Omissis

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;

b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;

c) esercenti tintolavanderie;

d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vend

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Art. 15 - Art. 16 - Omissis

 

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CAPO II - Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione
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Art. 17 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

"Art. 121-bis. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi so

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Art. 18 - Omissis

 

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55690 7775846
CAPO III - Disposizioni per il recupero della base imponibile e per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria
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55690 7775847
Art. 19 - Art. 20 - Omissis

 

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Art. 21 - Disposizioni per il recupero d'imponibile

1.-2. Omissis

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera c) è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera a), contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole "e degli eventuali contributi" sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito";

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli is

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Art. 22 - Soggetti esenti dall'IRPEG

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

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Art. 23 - Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662
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55690 7775851
Art. 24 - Disposizioni in materia di riscossione

1.-37. Omissis

38. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa

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Art. 25 - Art. 28 - Omissis

 

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Art. 29 - Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

N4

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 1 settembre 1998, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritt

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55690 7775854
Art. 30 - Esclusione di beni dal patrimonio d'impresa

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 1997 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

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Art. 31 - Omissis

 

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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche
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Art. 39 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time

1.-13. Omissis

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il ministero per i Beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno in corrispondenti professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

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55690 7775860
Art. 40 - Art. 42 - Omissis

 

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55690 7775861
Art. 43. - (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

N22

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. “Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357N17. “Nei casi di cui al se

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Art. 44 - Art. 46 - Omissis

 

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CAPO III - Finanza decentrata
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55690 7775864
Art. 47 - Art. 48 - Omissis

 

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Art. 49 - Norme particolari per i comuni e le province

1.-6. Omissis

7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

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Art. 50 - Art. 51 - Omissis

 

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CAPO IV - Altre disposizioni
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Art. 52 - Art. 53 - Omissis

 

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Art. 54 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1.-8. Omissis

9. Alla fine del comma 6 dell'

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Art. 55 - Disposizioni varie

1.-16. Omissis

17. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

18.-19. Omissis

20. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "società promotrici di centri commerciali all'ingrosso," sono inserite le seguenti: "ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale".

21. Omissis

22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre

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Art. 56 - Art. 57 - Omissis

 

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Art. 58 - Disposizioni concernenti bacini minerari

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3 comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ministe

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Art. 59 - Art. 60 - Omissis

 

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Art. 61 - Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici

1. I termini sostanziali processuali di cui all'articolo 1

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Art. 62 - Art. 64 - Omissis

 

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Art. 65 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

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Tabella A - Tabella E - Omissis

 

 

 

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