Con la presente circolare il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli da 61 a 69 del D. Leg.vo 10.9.2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». Gli articoli in questione contengono le disposizioni riguardanti le nuove tipologie di lavoro a progetto e lavoro occasionale, e stabiliscono che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.
La circolare in esame precisa che l’elemento qualificante del nuovo modello approntato dal legislatore di collaborazione coordinata e continuativa, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, resta quello dell’autonomia del lavoratore nello svolgimento dell’attività dedotta dal contratto.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del citato D. Leg.vo 276/2003, le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina previgente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento (e cioè dal 24.10.2003).