La L. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), all’art. 9, comma 1, ha previsto l’estensione, entro determinati limiti, delle agevolazioni per gli interventi di recupero introdotte dalla L. 449/1997 anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2002. Il comma 2 del citato art. 9 ha inoltre previsto l’estensione di dette agevolazioni agli interventi riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31.12.2002 da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile entro il 30.6.2003.
A seguito dell’introduzione di tali innovazioni, e di tutti i precedenti interventi normativi, nella disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto opportuno integrare il testo del regolamento di attuazione della citata L. 449/1997, approvato con D.M. 18.2.1998, n. 41.
Novità di carattere formale - Parte delle innovazioni al citato decreto 41/1998 sono state dunque introdotte al mero fine di coordinarne il contenuto alle modifiche all’art. 1 della L. 449/1997 operate da successivi interventi normativi, da ultimo quello della L. 448/2001, e sono dunque da considerarsi di carattere formale.
Altre modifiche si sono rese necessarie allo scopo di adeguare all’Euro tutti gli importi precedentemente indicati in lire, e di tenere conto della soppressione dei Centri di servizio, ai quali era obbligatorio l’invio della comunicazione di inizio lavori; un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà individuare gli Uffici finanziari cui inviare detta comunicazione. A tale proposito giova ricordare che, comunque, l’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 29.12.2001, n. 301, relativo alla graduale soppressione dei Centri di servizio, ha già individuato nel Centro operativo di Pescara l’ufficio cui inviare la comunicazione.
Novità di carattere sostanziale - Sono invece di natura sostanziale le modifiche introdotte a seguito delle nuove disposizioni di cui alla citata L. 448/2001. In particolare, con l’introduzione dell’art. 1-bis del decreto 41/1998, che riguarda la detrazione spettante agli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di recupero da parte di imprese o cooperative edilizie, risultano estremamente semplificati gli adempimenti burocratici connessi alle agevolazioni. La previsione normativa, sancendo infatti la non applicabilità a tali fattispecie dell’art. 1 del decreto 41/1998 ha di fatto stabilito che:
— non è necessaria alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori e, di conseguenza, non sono necessari gli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 1 del medesimo decreto (comunicazione alla Asl, conservazione dei giustificativi delle spese sostenute, trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta da un soggetto abilitato);
— non è obbligatorio l’utilizzo del bonifico bancario quale unica modalità di pagamento delle spese sostenute per effettuare gli interventi.
A seguito di tali modifiche può quindi considerarsi superata l’interpretazione resa in proposito nella circolare n. 15/E del 2002.
Nell’art. 2, comma 1, del decreto 41/1998 è stata inoltre introdotta la previsione che la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2002 deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per effetto di tale inserimento la previsione di cui sopra, seppure inizialmente disposta dalla L. 448/2001 solo per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari ed alle parti comuni di edifici, è da considerarsi applicabile a tutte le tipologie di lavori agevolabili.