Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/12/2002, n. 289
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D. Leg.vo 25/11/2016, n. 219
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 22/08/2014, n. 119 (L. 17/10/2014, n. 146)
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 24/06/2013, n. 71
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 03/08/2007, n. 127
- L. 27/12/2006, n. 296
- D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152
- D.P.R. 13/09/2005, n. 296
- L. 11/03/2006, n. 81
- L. 23/12/2005, n. 266
- D. Leg.vo 18/02/2005, n. 59
- Sentenza C. Cost. 12/01/2005, n. 30
- L. 30/12/2004, n. 311
- Sentenza C. Cost. 28/10/2004, n. 320
- D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 10/12/2003, n. 341 (L. 09/02/2004, n. 31)
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- L. 08/07/2003, n. 172
- D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200)
- D.L. 24/06/2003, n. 143 (L. 01/08/2003, n. 212)
- D.L. 31/03/2003, n. 50 (L. 20/05/2003, n. 116)
- D.L. 07/02/2003, n. 15 (L. 08/04/2003, n. 62)
- D.L. 24/12/2002, n. 282 (L. 21/02/2003, n. 27)
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TITOLO I - OMISSIS |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA |
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Capo I - Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale |
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Art. 2 - (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)1. - 4. Omissis 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al "31 dicembre 2003" |
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Art. 3 - Art. 4 Omissis |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO |
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Art. 6 - Art. 10 Omissis |
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Art. 11 - (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini) N251. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il “16 aprile 2004” N30, con l'aumento del 25 per cento, “a condizion |
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Art. 12 - Art. 17 Omissis |
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Capo III - PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 18 - Omissis |
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Art. 19 - (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)1. - 2. Omissis 3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, |
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Art. 20 - Omissis |
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di accise)1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003. 2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. 3. Le disposizioni in materia di agev |
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Art. 22 - Omissis |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA |
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Capo I - Spese delle amministrazioni pubbliche |
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Art. 23 - Omissis |
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Art. 24 - (Acquisto di beni e servizi)1. - 2. N5 3. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, ad |
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Art. 25 - (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell' |
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Art. 26 - Art. 27 Omissis |
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Art. 28. - (Acquisizione di informazioni)1. - 5. Omissis 6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'o |
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Art. 29 - Art. 30 Omissis |
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Art. 31 - (Disposizioni varie per gli enti locali)1. - 5. Omissis 6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. N29 7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità: a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6 è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento; |
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Art. 32 - (Flussi di tesoreria e dati di cassa)1. - 3. Omissis |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - Interventi in materia previdenziale e sociale |
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Art. 38 - (Gestioni previdenziali)1. - 5. Omissis 4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stes |
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Art. 39 - (Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)1. - 2. Omissis |
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Art. 40 - Art. 41 Omissis |
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Art. 42 - (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutt |
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Art. 43 - Art. 44 Omissis |
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Art. 45 - (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai |
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Art. 46 - Art. 51 Omissis |
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Capo IV - Interventi nel settore sanitario |
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Art. 52 - (Razionalizzazione della spesa sanitaria)1. - 23. Omissis 24. All'articol |
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Art. 53 - Art. 54 Omissis |
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Art. 56 - Art. 59 Omissis |
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Capo V - Finanziamenti degli investimenti |
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Art. 60 - (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE N54. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spe |
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Art. 61 - (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.N18 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché: a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla b |
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Art. 62 - (Incentivi agli investimenti)1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta: a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità |
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Art. 63 - (Incentivi alle assunzioni)1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto è di età superiore ai quarantacinq |
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Art. 64 - Art. 69 Omissis |
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Art. 70 - (Fondo rotativo per la progettualità)1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla |
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Art. 71 - (Fondo rotativo per le opere pubbliche)1. - 5. N21 |
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Art. 72 - Art. 74 Omissis |
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Art. 75 - (Interventi ferroviari)1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocità/alta capacità", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. N36. 2. Nei casi di decadenza e |
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Art. 76 - (Interventi stradali)1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 |
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Art. 79 - Omissis |
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Capo VI - Altri interventi |
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Art. 80 - (Misure di razionalizzazione diverse)1. - 2. Omissis 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto. 4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio. 5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione. 6. N35 7. - 8. Omissis 9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 10. - 14. Omissis 15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. |
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Art. 81 - Art. 82 Omissis |
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Art. 84 - (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui reddi |
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Art. 85. - (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)1. - 4. Omissis |
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Art. 86 - (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di og |
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Art. 87 - Art. 89 Omissis |
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Art. 90 - (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)1.- 11. Omissis 12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, |
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Art. 91 - (Asili nido nei luoghi di lavoro)1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. N33 2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni: |
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Art. 92 - Omissis |
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TITOLO IV - NORME FINALI |
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Art. 93 - Omissis |
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Art. 94 - (Disposizioni varie)1. - 3. Omissis 4. Fra le calamità naturali, di cui all'articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche. |
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Art. 95 - (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove fina |
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Allegati - Omissis |
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