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L. 14/01/2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
In vigore dal 16/02/2013.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 23/06/2011, n. 118
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D. Leg.vo 03/04/2018, n. 34
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Art. 1 - Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale “Giornata nazionale degli alberi” al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate

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Art. 2. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: “i comuni” sono inserite le seguenti: “con popolazione superiore a 15.000 abitanti”, le parole: “entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi”, dopo le parole: “neonato residente” sono inserite le seguenti: “e di ciascun minore

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Art. 3 - Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della

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Art. 4. - Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decr

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Art. 5. - Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a fav

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Art. 6. - Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di “cinture verdi” intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto “isola di calore estiva”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova ed

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Art. 7 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

N7

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per “albero monumentale” si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

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Art. 8 - Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento

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