1. I tre requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art 1, comma 1, sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
2. Con riferimento all'art. 1, comma 4, lettera a), per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%.
Si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono.
Per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, le società finanziarie, ecc.).
3. Con riferimento al comma 4 dell'art. 1, si precisa che qualora le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume le dimensioni della media.
Impresa richiedente
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Composizione capitale sociale
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Dimensione assunta
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