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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 01/08/2002, n. 166
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 28/09/2018, n. 109 (L. 16/11/2018, n. 130)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012 n. 134)
- D.L. del 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- L. 22/12/2008, n. 203
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- D.L. 01/10/2007, n. 159 (L. 29/11/2007, n. 222)
- D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
- L. 23/12/2005, n. 266
- L. 30/12/2004, n. 311
- D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200)
- D.L. 07/02/2003, n. 15 (L. 08/04/2003, n. 62)
- L. 27/12/2002, n. 289
- D.L. 25/10/2002, n. 236 (L. 27/12/2002, n. 284)
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Art. 1. - (Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT)1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzat |
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Art. 2. - (Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata)1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi. 2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato. 3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto". |
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Art. 3. - (Disposizioni in materia di servitù)1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il di |
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Art. 4. - (Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 , dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-le |
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Art. 5. - (Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione". |
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Art. 6. - (Disposizioni relative al Registro italiano dighe)1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano |
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Art. 7. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)1. N8 2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 8. - (Sviluppo Italia Spa) |
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Art. 9. - (Delega al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge N14, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legi |
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Art. 10. - (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità)1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni p |
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Art. 11. - (Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni. |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13. - (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo. 2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferior |
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Art. 14. - (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la l |
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Art. 15. - (Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale)1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare. |
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Art. 16. - (Fondo di rotazione per la progettazione di interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale)1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascu |
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Art. 17. - (Veicoli a minimo impatto ambientale)1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, del |
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Art. 19. - (Realizzazione di opere di interesse locale)1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati: a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone; b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia; c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le finalità di seguito elencati: 1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72; 2) provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo; d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco; |
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Art. 20. - (Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina)1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a dec |
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Art. 21. - (Giochi olimpici invernali Torino 2006)1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemon |
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Art. 22. - (Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003")1. È autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle |
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Art. 23. - (Finanziamenti per il programma "Genova capitale europea della cultura 2004")1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno de |
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Art. 24. - (Differimento di termine per il completamento di interventi strutturali e di riqualificazione urbana)1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle segue |
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Art. 25. - (Interventi aeroportuali)1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attività di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale d |
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Art. 26 - Omissis
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Art. 27. - (Programmi di riabilitazione urbana)1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana", nonché di programmi volti al riordi |
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Art. 28. - (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dag |
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Art. 29. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179)1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successi |
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Art. 30. - (Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilità del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria compet |
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Art. 31. - (Disposizioni in materia di impianti a fune)1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previ |
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Art. 32. - (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituita dalla seguente: "a) essere corredati dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi compresi gli oneri finanziari, i costi |
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Art. 34 - Art. 35 - Omissis
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Art. 36. - (Ammodernamento delle infrastrutture portuali. Classificazione del porto di Oristano)1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è prorogato al 30 giugno 2002. |
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Art. 37. - (Disposizioni sugli interporti)1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (59), per il completamento della rete interportuale nazionale è prorogato al 31 dicembre 2002. |
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Art. 38. - (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. 2. N17 I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell’ambito delle risorse i |
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Art. 39 - (Realizzazione del piano triennale per l'informatica)1. Omissis 2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnol |
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Art. 40. - (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni)1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti |
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Art. 41 - Omissis
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Art. 42. - (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi in favore di altre aree colpite da eventi sismici)1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non dà diritto ad alcun indennizzo. 2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un |
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Art. 43. - (Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968)1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all' |
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Art. 44. - (Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 45. - (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ", |
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Art. 46 - Omissis
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Art. 47. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizion |
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12/11/2024
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