1. All’articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" è sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".
2. All’articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell’attività di produzione".
3. All’articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro".
4. All’articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall’articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: "di cui all’articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 9, comma 4, della legge lo marzo 1986, n. 64".
5. L’articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall’articolo 5 del decreto-