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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 05/10/1991, n. 317
L. 05/10/1991, n. 317
L. 05/10/1991, n. 317
Con le modifiche introdotte da:
- L. 19/07/1993, n. 237
- L. 08/08/1995, n. 341
- L. 07/08/1997, n. 266
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 11/05/1999, n. 140
- L. 17/05/1999, n. 144
- L. 23/12/1999, n. 488
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
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Capo I - Finalità e campo di applicazione |
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Art. 1 (Finalità della legge e definizione di piccola impresa).1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, "commerciali, turistiche e di servizi" N2; |
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Art. 2. - (Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo)Omissis |
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Capo II - Interventi per la diffusione dell'innovazione |
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Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni). |
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Art. 7. (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali). |
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Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). |
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Art. 11. - (Disposizioni tributarie)Omissis 3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazion |
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Art. 13 (Revoca delle agevolazioni).1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocat |
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Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione).1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più di lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. 2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territor |
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Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla L. 21 maggio 1981, n. 240). |
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Art. 27. (Società consortili miste). |
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Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi)1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanz |
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Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali.)Le cooperative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le atti |
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Art. 33. (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali.) |
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Capo VII - Disposizioni varie |
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Art. 36 (Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale).N3 “1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.” N3 “2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.” |
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