L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di interventi di ristrutturazione effettuati su parti comuni di un edificio nel quale una stessa persona è proprietaria di più unità immobiliari, costui può portare in detrazione un importo complessivo pari alla somma delle quote spettanti per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite massimo di spesa su cui calcolare il beneficio, pari ad € 48.000 per abitazione.
L'Agenzia fa riferimento alla novità, introdotta dall'art. 35, comma 35-quater, della L. 248/2006 (di conversione del cosiddetto «decreto Bersani»), ai sensi del quale, a far data dall'1.10.2007, il tetto massimo della spesa cui è possibile applicare la detrazione del 36%, pari a € 48.000, si riferisce alle singole unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di recupero e non più, come prima, al singolo contribuente. Quanto sopra è stato precisato anche con la circolare n. 28/E del 4.8.2006, la quale ha affermato che il limite sul quale calcolare la detrazione è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Inoltre, come chiarito dalla risoluzione n. 206/E del 3.8.2007, le spese sostenute per i lavori condominiali sono oggetto di un'autonoma previsione agevolativa e devono quindi essere considerate in modo autonomo.
Ciò stante il contribuente può quindi usufruire di un tetto massimo per le spese relative a ogni singolo appartamento ed uno per ciascuna quota spettante per la manutenzione delle parti comuni, ordinaria e straordinaria (ovviamente ogni quota da portare in detrazione per ciascun immobile va rapportata alla percentuale di possesso di ogni proprietario fino al raggiungimento del limite imposto dalla norma).