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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 16/01/2002, n. 2
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 12/05/2017, n. 14
- L.R. 09/12/2016, n. 21
- L.R. 11/08/2016, n. 14
- L.R. 08/04/2016, n. 4
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 17/07/2015, n. 19
- L.R. 27/03/2015, n. 8
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 04/11/2014, n. 18
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- D. Pres. R. 08/10/2013, n. 0192/Pres.
- L.R. 04/10/2013, n. 11
- L.R. 04/04/2013, n. 4
- L.R. 31/12/2012, n. 27
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 09/11/2012, n. 22
- L.R. 25/07/2012, n. 14
- D.P.Reg. 03/02/2012, n. 038/ Pres
- L.R. 11/08/2011, n. 11
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 11/08/2010, n. 13
- D.P.Reg. 29/04/2010, n. 082/Pres
- L.R. 11/02/2010, n. 2
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- D.P.G.R. 01/07/2009, n. 0173/Pres.
- L.R. 04/06/2009, n. 11
- D.P.G.R. 02/04/2009, n. 089/Pres
- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 20/11/2008, n. 13
- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 12/04/2007, n. 7
- L.R. 15/12/2006, n. 27
- L.R. 05/12/2005, n. 29
- L.R. 04/06/2004, n. 18
- L.R. 05/12/2003, n. 18
- L.R. 15/05/2002, n. 13
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità |
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Artt. 2-3 - Omissis
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TITOLO II - ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO |
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Capo I - Capo III - Omissis
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CAPO IV - Comuni e Province |
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Art. 25 - Competenze |
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Capo V - Capo VI - Omissis |
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TITOLO III - Omissis
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TITOLO IV - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 56 - Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di strutture ricettive turistiche |
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Art. 56 bis - Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 57 - Aggiornamento della classificazione |
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Art. 58 - Riclassificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive |
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Art. 58 bis - Riclassificazione e certificazione di qualità delle case e appartamenti per vacanze |
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Art. 59 - Variazione delle strutture ricettive |
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Art. 60 - Ricorsi |
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Art. 61 - Denominazione e segno distintivo |
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Art. 62 - Regolamenti |
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Art. 63 - Certificazione di qualità |
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Art. 63 bis - Residenze d’epoca |
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CAPO II - Strutture ricettive alberghiere |
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Art. 64 - Art. 66 |
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CAPO III - Strutture ricettive all'aria aperta |
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Art. 67 – Art. 68 |
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Art. 69 - Autorizzazione alla somministrazione |
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Art. 70 - Campeggi mobili |
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CAPO IV - Strutture ricettive a carattere sociale |
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Art. 71 - Definizione e tipologia |
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Art. 72 - Autorizzazione alla somministrazione |
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CAPO V - Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi |
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Art. 73 - Art. 76 |
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CAPO VI - Esercizi di affittacamere |
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Art. 77 - Definizione |
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Art. 78 - Attività di somministrazione |
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Art. 79 - Destinazione d'uso |
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Art. 80 - Inizio attività |
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CAPO VII - Bed and breakfast |
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Art. 81 - Bed and breakfast |
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Art. 82 - Elenco |
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Art. 82 bis - Contributi |
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CAPO VIII - "Unità abitative ammobiliate a uso turistico" |
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Art. 83 - Definizione |
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Art. 84 - Classificazione |
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Art. 85 - Destinazione d'uso |
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Art. 86 - Affitto in forma non imprenditoriale |
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CAPO IX - Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva |
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Art. 87 - Iscrizione nel registro delle imprese |
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Art. 88 - Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva |
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Art. 89 - Ammissione agli esami di idoneità |
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Art. 90 - Commissione e materie d’esame |
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Art. 91 - Corsi di formazione professionale |
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CAPO X - Norme comuni |
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Art. 92 - Gestione |
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Art. 92 bis - Subingresso nelle strutture ricettive |
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Art. 93 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi |
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Art. 94 - Registrazione e notificazione degli ospiti |
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Art. 95 - Comunicazione dei prezzi |
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Art. 96 - Pubblicità dei prezzi e servizi offerti |
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Art. 97 - Art. 98 |
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CAPO XI - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 99 - Vigilanza |
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Art. 100 - Sanzioni amministrative |
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Art. 100 bis - Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività e applicazione delle sanzioni |
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TITOLO V - STABILIMENTI BALNEARI |
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CAPO I - Stabilimenti balneari |
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Art. 101 - Definizione |
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Art. 102 - Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di stabilimento balneare |
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Art. 103 - Aggiornamento della classificazione |
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Art. 104 - Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti |
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Art. 104 bis - Subingresso negli stabilimenti balneari |
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Art. 105 - Sanzioni amministrative |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE |
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CAPO I - Turismo itinerante |
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Art. 106 - Art. 107 |
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Art. 108 - Affidamento della gestione delle aree |
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Art. 109 - Contributi |
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TITOLO VII - TURISMO CONGRESSUALE |
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CAPO I - Attività congressuale |
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Art. 110 - Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico. 2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale. |
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Art. 111 - Contributi agli organizzatori di eventi congressuali |
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TITOLO VIII - |
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TITOLO VIII - PROFESSIONI TURISTICHE |
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Capo I - Capo IV - Omissis |
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Capo V - Norme comuni |
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Art. 135 - Art. 137 - Omissis |
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Art. 137 bis - (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri)1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professioni |
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Art. 138 - Art. 142 - Omissis |
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TITOLO IX - Omissis
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TITOLO X - INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 152 - Ambiti di intervento |
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Art. 153 - Regolamento |
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Art. 154 - Vincolo di destinazione |
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Art. 155 - Estensione delle agevolazioni ai pubblici esercizi |
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CAPO II - Contributi in conto capitale alle imprese turistiche |
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Art. 156 - Contributi in conto capitale alle imprese turistiche1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, e comunque nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche, a |
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Art. 157 - Concessione, erogazione, controlli |
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CAPO III - Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche |
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Art. 158 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/19961. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "commerciali", è aggiunta la parola ",turistiche". 2. N8 3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto le |
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CAPO IV - Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche |
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Art. 159 - Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle speciali |
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Art. 160 - Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adat |
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Art. 161 - Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche |
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Art. 162 - Modifica della legge regionale 14/2000 |
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CAPO V - Interventi per la promozione dello sci di fondo |
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Art. 163 - Art. 165 |
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Art. 166 - Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo |
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Art. 167 - Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo |
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Art. 168 - Criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi |
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Art. 169 - Sostegno delle attività agonistiche e giovanili1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni |
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Art. 170 - Cumulabilità dei contributi |
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Art. 171 - Norma transitoria |
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TITOLO XI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - Azienda regionale per la promozione turistica |
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Art. 172 - Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con |
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CAPO II - Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale |
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Art. 173 - Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento |
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CAPO III - Attività promozionale |
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Art. 174 - Attività promozionale |
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CAPO IV - Omissis
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CAPO V - Norme finali |
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Art. 177 - Riferimenti1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione dell |
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Art. 178 - Modifiche agli allegati |
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Art. 179 - Omissis
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Art. 179 bis - Deroga a disposizioni generali1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento |
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Art. 180 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16; b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20; c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26; d) legge regionale 23 luglio 1970, n. 27; e) legge regionale 17 novembre 1972, n. 48; f) legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11; g) legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12; h) legge regionale 15 giugno 1976, n. 18; i) legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1; l) legge regionale 30 marzo 1977, n. 18; m) legge regionale 27 giugno 1977, n. 31; n) legge regionale 18 agosto 1977, n. 51; o) legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3; p) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25; q) legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16; |
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Art. 181 - Omissis
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Allegato "A" - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere suddivisi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere e requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali (riferito all'articolo 65)Avvertenze a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato. b) Per "personale addetto in via esclusiva" si intende la persona o le persone addette esclusivamente a un determinato servizio. Per "addetto" si intende la persona addetta prevalentemente ma non esclusivamente ad un determinato servizio. c) Per "servizio assicurato" si intende il servizio garantito mediante una o più persone impegnate anche contemporaneamente in più servizi. d) Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese, vasca o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
A1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel, e villaggi albergo
A1.1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi, motel e villaggi albergo – strutture già autorizzate prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. o che abbiano presentato progetti di costruzione o ristrutturazione prima dell’entrata in vigore del medesimo Decreto N69
1. Prestazione di servizi 1.01 SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA - INFORMAZIONI: 1.011 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (4S) (5) 1.012 assicurati 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4) 1.013 assicurati 12/24 ore (1) (2) 1.02 SERVIZIO DI NOTTE: 1.021 portiere di notte (3S) (4) (4S) (5) 1.022 addetto disponibile a chiamata (1) (2) (3) 1.03 SERVIZIO CUSTODIA VALORI: 1.031 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative (3S) (4) (4S) (5) 1.032 cassette di sicurezza singole nelle camere e/o unità abitative o cassaforte dell'albergo (3) 1.033 in cassaforte dell’albergo (1) (2) 1.04 SERVIZIO TRASPORTO INTERNO DEI BAGAGLI: 1.041 assicurato 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5) 1.042 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) 1.043 assicurato 16/24 ore con un addetto (3) (3S) (4) 1.044 a mezzo carrello 12/24 ore solo in presenza di ascensore (1) (2) 1.05 SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE: 1.051 in sala apposita (4S) (5) 1.052 nelle camere e/o unità abitative a richiesta del cliente (3S) (4) (4S) (5) 1.053 in sala apposita o in sala ristorante (3S) (4) 1.054 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) 1.06 SERVIZIO DI RISTORANTE RESO ANCHE NELLE CAMERE (5) 1.07 SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE E’ UBICATO L'IMPIANTO: 1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva (5) 1.072 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (4S) 1.073 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S) 1.074 assicurato 12/24 ore (2) 1.08 SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI: 1.081 assicurato 16/24 ore con un addetto (4) (4S) (5) 1.082 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) (3S) 1.09 SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE: 1.091 assicurato 24/24 ore con un addetto (4S) (5) 1.092 assicurato 16/24 ore con un addetto (3S) (4) 1.093 assicurato 12/24 ore con un addetto (3) 1.10 FRIGO-BAR NELLE CAMERE (3S) (4) (4S) (5) 1.11 DIVISE PER IL PERSONALE (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.12 LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE DAL PERSONALE DI RICEVIMENTO PORTINERIA - INFORMAZIONI: - 3 lingue (4S) (5) - 2 lingue (3S) (4) - 1 lingua (3) 1.13 CAMBIO BIANCHERIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE: 1.131 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e: - tutti i giorni (4) (4S) (5) - a giorni alterni (3S) (3) - due volte alla settimana (2) - una volta alla settimana (1) (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) 1.132 asciugamani nei bagni ad ogni cambio di cliente e: - tutti i giorni (3) (3S) (4) (4S) (5) - a giorni alterni (2) - due volte alla settimana (1) (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente) 1.14 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO NELLE CAMERE: 1.141 saponetta (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.142 bagnoschiuma (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.143 ciabattine (3S)(4) (4S) (5) 1.144 accappatoio da bagno per persona (4) (4S) (5) 1.145 asciugamani e teli da bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.146 una salvietta per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.147 riserva di carta igienica e sacchetti igienici (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.148 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.149 asciugacapelli fisso a parete nel rispetto delle norme di sicurezza (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.15 ACCESSORI DEI LOCALI BAGNO COMUNI: 1.151 un telo da bagno per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.152 un asciugamano per persona (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 1.16 LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA DEGLI OSPITI: 1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (4S) (5) 1.162 resa entro le 24 ore (4) 1.17 PULIZIA NELLE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE: 1.171 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (4S) (5) 1.172 una volta al giorno (1) (2) (3) (3S) 1.18 PARCHEGGIO O SERVIZIO DI PARCHEGGIO: 1.181 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per tutte le camere e/o unità abitative (5) 1.182 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per l’80 per cento delle camere e/o unità abitative (4S) 1.183 assicurato anche con servizi esterni alla struttura 24/24 ore per il 50 per cento delle camere e/o unità abitative (4) 1.19 SERVIZIO DI AUTOMOBILE: 1.191 vettura o minibus riservato unicamente al trasporto clienti e bagagli gratuito (4S) (5)
2. Dotazioni, impianti e attrezzature 2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE: 2.011 100 per cento (3S) (4) (4S) (5) 2.012 almeno l’80 per cento (3) 2.013 almeno il 60 per cento (2) 2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI: 2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3) 2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2) 2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1) 2.03 RISCALDAMENTO: 2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) (Ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente utilizzate) 2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO: 2.041 nei locali comuni e nelle camere e/o unità abitative a quote altimetriche inferiori a 500 metri slm (4) (4S) (5) 2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5) (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) 2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI: (se tecnicamente realizzabile e salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) 2.061 qualunque sia il numero dei piani (3S) (4) (4S) (5) 2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (2) (3) 2.07 DOTAZIONE DELLE CAMERE: 2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto letto e specchio (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.072 lampade o applique da comodino (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3) 2.075 cestino rifiuti (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.076 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.077 angolo soggiorno arredato almeno nell’80 per cento delle camere (5) 2.078 documentazione sull'albergo (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.079 necessario per scrivere (3S) (4) (4S) (5) 2.080 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.081 una poltrona (4) (4S) (5) 2.08 DISPONIBILITÀ DI SUITES: 2.081 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5) 2.09 TELEVISIONE: 2.091 in tutte le camere con rete TV satellitare (3S) (4) (4S) (5) 2.092 in tutte le camere (3) 2.093 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.10 CONNESSIONE A INTERNET NELLE CAMERE – quando presente il servizio sul territorio – (3S) (4) (4S) (5) 2.11 SERVIZIO DI RICEZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA – quando presente il servizio di connessione internet sul territorio - (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.12 SERVIZIO INTERNET RISERVATO AGLI ALLOGGIATI quando presente il servizio sul territorio - (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.13 CHIAMATA DEL PERSONALE: 2.131 chiamata con telefono (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.132 chiamata con telefono o campanello (1) (2) 2.14 TELEFONO NELLE CAMERE: 2.141 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.15 LINEE TELEFONICHE ESTERNE: 2.151 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.16 SERVIZIO FAX E FOTOCOPIATRICE (1) (2) (3) (3S) (4) (4S) (5) 2.17 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO: 2.171 un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (1) 2.172 spazi dedicati di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, che possono coincidere con la sala ristorante o con il bar, anche se destinati alla somministrazione di alimenti e bevande alla clientela di passaggio(2) 2.173 come 2.172, maggiorata del 10 per cento (3) (3S) 2.174 come 2.172, maggiorata del 30 per cento (4) (4S) 2.175 come 2.172, maggiorata del 50 per cento (5) 2.18 SALA RISTORANTE: 2.181 in locale apposito riservato agli alloggiati (5) 2.182 in locale apposito riservato agli alloggiati negli esercizi che forniscono il servizio di ristorazione (4) (4S) 2.19 BAR: 2.191 banco bar in locale o area distinti (5) 2.192 banco bar in area appositamente attrezzata (4) (4S) 2.193 banco bar posto in locale comune (3) (3S) 2.194 attrezzatura bar posta in locale comune (1) (2) 2.20 SALE O AREE SEPARATE: 2.201 sala riservata per riunioni (5) 2.202 sala o area per soggiorno/lettura/divertimento (3S) (4) (4S) (5) 2.21 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli) (4S) (5) 2.22 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5) 2.23 VANO ADIBITO A GUARDAROBA E DEPOSITO BAGAGLI (4) (4S) (5) 2.24 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5) 2.25 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE E/O UNITÀ ABITATIVE (4S) (5)
3. Dotazioni minime nelle unità abitative |
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Allegato "B" - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort (Riferito all'articolo 68)
Avvertenze: a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato. b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina “e marina resort” N22 esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili. d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento. e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi. g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento. h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda. i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km. l) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare: mq. 40 nei villaggi a 2 stelle; mq. 45 nei villaggi a 3 stelle; mq. 55 nei villaggi a 4 stelle. Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.".
B1 - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei campeggi
1. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 1.01 Recinzione: 1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4) 1.02 Viabilità veicolare interna: (1) (2) (3) (4) 1.03 Viabilità pedonale: 1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro (1) (2) 1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4) 1.04 Parcheggio auto: 1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3) (4) 1.05 Aree libere per uso comune: 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (2) (3) 1.053 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell'intera superficie del campeggio (4) 1.06 Aree alberate: 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie del campeggio (1) (2) 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie del campeggio (3) 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento dell'intera superficie del campeggio (4) 1.07 Superficie delle piazzole: 1.071 non inferiore a mq 50 (1) 1.072 non inferiore a mq 60 (2) 1.073 non inferiore a mq 70 (3) 1.074 non inferiore a mq 80 (4) Per i campeggi dotati di parcheggio separato, comunque all'interno della recinzione, la superficie delle piazzole può essere ridotta di mq 15. In caso di zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno, allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti, la superficie di ogni singola piazzola interessata - per tutte le categorie - può essere ridotta fino a mq. 10 rispetto alla superficie corrispondente alla categoria stessa. N17 1.08 Individuazione delle piazzole: 1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4) 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti (1) (2) (3) 1.083 come 1.072, con aiuole coltivate o altro (4) 1.09 Sistemazione delle piazzole: 1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) 1.10 Impianto elettrico: (1) (2) (3) (4) 1.11 Impianto di illuminazione: (1) (2) (3) (4) 1.12 Impianto idrico: (1) (2) (3) (4) 1.13 Impianto di rete fognaria: (1) (2) (3) (4) 1.14 Impianto prevenzione incendi: (1) (2) (3) (4) 1.15 Impianto telefonico per uso comune: 1.151 con una linea telefonica esterna (1) 1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI 2.01 Servizio ricevimento e accettazione assicurato: 2.011 ore 10/24 (1) |
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Allegato “B bis” - “Requisiti minimi per la classificazione “comfort” e “superior” delle strutture ricettive bed and breakfast (Riferito all’articolo 81)”Per ottenere la classificazione “comfort” il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C). A) Requisiti minimi inerenti il servizio: 1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni; 2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa quella da bagno. B) Attrezzature mini |
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Allegato "C" - Punteggi minimi per la classificazione degli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze (riferito all'articolo 84)
Avvertenze a) Agli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze sono attribuite quattro stelle per un punteggio oltre i 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 34, due stelle per un punteggio da 17 a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16. b) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze possono essere costituiti da: 1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A); 2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B); 3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C); 4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo D); 5) quattro camere da letto, una cucina, un soggiorno, un locale bagno (tipo E). b) Gli alloggi utilizzati come case e appartamenti per vacanze con oltre 35 punti devono in ogni caso essere dotati di posto auto assegnato o di garage.
C1 - Punteggio in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e del fabbricato: |
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Allegato "D" - Requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture ricettive a carattere sociale, suddivisi per alberghi per la gioventù od ostelli, centri per soggiorni sociali e foresterie (riferito all'articolo 71)
D1 - Requisiti e caratteristiche tecniche degli alberghi per la gioventù od ostelli 1. Gli alberghi per la gioventù od ostelli devono: a) essere dotati di tavola calda/self service e, ove possibile, di un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile; b) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne; c) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera; d) possedere almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati; |
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Allegato "E" - Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini ed escursionistici (riferito all'articolo 73)E1 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi alpini I rifugi alpini devono disporre: a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore; b) di un servizio di cucina o di attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti; c) di uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande; d) di spazi destinati al pernottamento; e) di servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva; |
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Allegato "F" - Requisiti dei locali destinati all'attività di affittacamere (riferito all'articolo 77)1. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere: |
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Allegato "G" - Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari (riferito all'articolo 102)Avvertenze a) Agli stabilimenti balneari sono attribuite rispettivamente: - quattro stelle per un punteggio oltre i 200 punti; - tre stelle per un punteggio da 131 a 200; - due stelle per un punteggio da 81 a 130; - una stella per un punteggio da 40 a 80. b) Qualora l'accesso all'arenile sia libero e gratuito senza obbligo di affitto di materiali, al punteggio ottenuto si aggiungono 20 punti. c) Gli stabilimenti balneari devono in ogni caso essere forniti del servizio di salvataggio nonché di una cassetta per il pronto soccorso e del telefono ad uso comune. d) Le opere, le attrezzature e i servizi a disposizione degli utenti all'interno dello stabilimento balneare sono comunque conteggiati ai fini della classificazione, quand'anche insistenti su terreno non demaniale.
G - Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari
1. STATO COMPLESSIVO DELLO STABILIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA 1.01 stato di manutenzione complessivo della struttura 1.011 struttura nuova o in ottimo stato 14 1.012 in buono stato di manutenzione 10 1.013 in sufficiente stato di manutenzione 6 1.02 Superficie in concessione 1.021 fino a 5.000 mq 5 1.022 da 5001 a 20.000 mq 10 1.023 oltre i 20.000 mq 15 1.03 Superficie destinata ad aree verdi o aree comuni 1.031 oltre il 30% della superficie complessiva dell'area 30 1.032 dal 20 al 30 % della superficie complessiva dell'area 20 1.033 dal 10 al 19% della superficie complessiva dell'area 12 1.034 meno del 10% della superficie complessiva dell' |
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