Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L.R. Friuli Venezia Giulia 21/10/2010, n. 17
L.R. Friuli Venezia Giulia 21/10/2010, n. 17
L.R. Friuli Venezia Giulia 21/10/2010, n. 17
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 18/03/2011, n. 3
- Sentenza C. Cost. 22/07/2011, n. 227
- L.R. 30/11/2011, n. 16
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 22/05/2015, n. 12
- L.R. 10/11/2015, n. 26
- L.R. 15/07/2016, n. 12
- L.R. 09/12/2016, n. 21
- L.R. 15/03/2018, n. 9
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TITOLO I - ASSETTO ISTITUZIONALE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI |
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 1/20061. N5 |
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Art. 3 - Art. 6 - Omissis |
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CAPO II - TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis |
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Art. 9 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/20051. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente: “1. AI fine di assicu |
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Art. 10 - Art. 14 - Omissis |
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CAPO III - Omissis |
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CAPO V - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI |
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Art. 16 - Art. 24 - Omissis |
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Art. 26 - Modifiche alla legge regionale 3/20011. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo VI - Omissis |
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TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO |
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Art. 30 - Art. 31 - Omissis |
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Art. 33 - Omissis |
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Art. 34 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14/20081. All’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. P |
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Art. 35 - Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 36 - Omissis |
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Art. 38 - Art. 39 - Omissis |
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CAPO III - Omissis |
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TITOLO III - AGRICOLTURA E FORESTAZIONE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE |
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Art. 59 - Art. 62 - Omissis |
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Art. 63 - Modifiche alla legge regionale 28/20021. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell’a |
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Art. 64 - Art. 65 - Omissis |
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TITOLO IV - TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA |
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Art. 66 - Modifiche alla legge regionale 5/20071. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), è abrogata. 2. La rubrica dell’articolo 56 della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente: “Commissione regionale”. |
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Art. 67 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12/20081. All’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla |
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Art. 69 - Omissis |
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Art. 70 - Modifiche alla legge regionale 19/20091. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 dopo le parole “modifiche delle destinazioni d’uso e” è aggiunta la seguente: “aumento”; b) alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 16 dopo |
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Art. 71 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 16/20081. All’articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 72 - Omissis |
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Art. 74 - Omissis |
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Art. 76 - Omissis |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA |
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Art. 77 - Omissis |
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Art. 79 - Sostituzione dell'articolo 1 bis della legge regionale 23/20051. L'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente: “Art. 1 bis ambito di applicazione 1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia): a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati; b) ampliamento, n |
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Art. 80 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/20051. All'articolo 2 della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Definizioni)”; b) al comma 1 bis dopo le parole “che prevedono” sono inserite le seguenti: “in particolare”; c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti: “1 ter. Ai fini della presente legge si intendono: |
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Art. 83 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/20051. All'articolo 6 della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 84 - Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 23/20051. All'articolo 6 bis della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale” sono sostituite dalle seguent |
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Art. 85 - Modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 23/20051. All'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 86 - Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 23/20051. N9 |
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Art. 87 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 23/20051. L'articolo 7 della legge regionale 23/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 7 formazione e informazione |
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Art. 91 - Art. 95 - Omissis |
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Art. 96 - (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17/2008)1. Il comma 44 dell’articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente: “44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell’ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’ |
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Art. 97 - Omissis |
|
Art. 98 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/20091. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la cos |
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Art. 100 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/20091. All'articolo 5 della legge regionale della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in z |
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Art. 102 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 16/20091. All'art |
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Art. 103 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 16/20091. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente: “2 bis. Nelle more dell’emanazi |
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Art. 104 - Omissis |
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CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE |
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Art. 105 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 43/19901. L’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è sostituito dal seguente: “Art. 3 partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale |
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Art. 106 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 43/19901. L’articolo 5 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente: “Art. 5 ambito di applicazione 1. Sono sottoposti a verifica di assoggetta |
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Art. 110 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 43/19901. L’articolo 9 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente: “Art. 9 coordinamento dei procedimenti 1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambi |
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Art. 111 - Sostituzione dell’articolo 9 bis della legge regionale 43/19901. L’articolo 9 bis della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente: “Art. 9 bis verifica di assoggettabilità - screening 1. I progetti di cui all’articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull’ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale. 2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente: a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale: 1) il progetto preliminare; 2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell’a |
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Art. 114 - Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 43/19901. L’articolo 13 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente: “Art. 13 individuazione delle autorità |
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Art. 115 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 43/19901. N2 |
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Art. 116 - Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 43/19901. L’articolo 15 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente: “Art. 15 consultazioni 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale: a) il parere sulla documentazione di cui all’articolo 10, comma 2, da parte delle autor |
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Art. 119 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 43/19901. All’art |
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Art. 120 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 43/19901. All’articolo 21 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti |
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Art. 121 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale 43/19901. L’articolo 25 della legge regionale 43/1990 è sostituito dal seguente: |
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Art. 123 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 43/19901. All’arti |
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Art. 124 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 43/19901. All’articolo 30 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 1 &e |
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Art. 126 - Norma transitoria1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti non rientranti |
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Art. 127 - Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/20061. A decorrere dall’1 gennaio 2011: a) è abrogato l’artico |
|
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE |
|
Art. 128 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/20051. Il comma 8 dell’articolo 18 della le |
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Art. 129 – Inserimento dell’articolo 16 quater nella legge regionale 16/20081. Dopo l’articolo 16 ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, |
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Art. 130 - Art. 132 - Omissis |
|
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI |
|
Art. 134 - Art. 136 - Omissis |
|
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI |
|
Art. 137 - Omissis |
|
Art. 138 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 15/20041. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti: “ |
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Art. 139 - Modifiche alla legge regionale 15/20071. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti mod |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI |
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Art. 141 - Omissis |
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Art. 142 - Modifiche alla legge regionale 17/20091. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge r |
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Art. 143 - Omissis |
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Art. 144 - Modifiche alla legge regionale 42/19961. All’articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), sono apportate le seguenti modifiche: |
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CAPO VIII - CAPO IX - Omissis |
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CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI |
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Art. 153 - Omissis |
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Art. 154 - Modifiche alla legge regionale 14/20021. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente: “Art. 10 bis disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro 1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato: |
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Art. 155 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14/20021. Il comma 3 dell’articolo 27 |
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Art. 156 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14/20021. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della l |
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Art. 157 - Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 14/20021. Dopo il comma 10 bis dell’articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i s |
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CAPO XI - Omissis |
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CAPO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO |
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Art. 165 - Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge regionale 22/20061. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente: |
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Art. 166 - Omissis |
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TITOLO V - ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT |
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Art. 167 - Art. 169 - Omissis |
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Art. 170 - Modifiche alla legge regionale 8/20031. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: “Art. 3 bis interpretaz |
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TITOLO VI - Omissis |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 189 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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