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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2017, n. 36
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2017, n. 36
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2017, n. 36
L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2017, n. 36
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione svolta dal Comitato direttivo regionale Club alpino italiano-Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito “CAI FVG”, quale pr |
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Art. 2 - Ruolo del CAI FVG1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e in conformità alla legge 91/1963, il CAI FVG provvede: a) alla diffusione della conoscenza della montagna mediante l’organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano; b) all’organizzazione e alla gestione di corsi di formazione e aggiornamento in mat |
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Art. 3 - Definizione delle strutture alpine regionali1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri, le strutture di ricovero alpino e gli itinerari ciclo-escursionistici. 2. I sentieri, intesi quali percorsi pedonali a fondo naturale che si sono formati per il passaggio di pedoni e animali, si distinguono in: a) sentiero escursionistico: sentiero privo di difficoltà tecniche che si svolge quasi sempre su sentieri, oppure su tracce di passaggio in terreno vario di solito con segnalazioni; |
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Art. 4 - Elenco delle strutture alpine regionali1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 2, il CAI FVG provvede alla formazione e all’aggiornamento dell’Elenco delle strutture alpine regionali, |
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Art. 5 - Requisiti per l’inserimento nell’“Elenco”1. Possono essere inserite nell’“Elenco”, le strutture alpine regionali di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali per le quali si dispone delle seguenti informazioni minime: a) per i sentieri: 1) il numero del sentiero; 2) l’eventuale denominazione dell’itinerario; 3) il gruppo montuoso sul quale si sviluppa il sentiero; |
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Art. 6 - Funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali1. Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, come previste dal suo ordinamento, senza oneri per l’Amministrazione regionale. |
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Art. 7 - Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il CAI FVG sottopone all’approvazione dell’Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia, di seguito Programma, per l’anno successivo che contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare. 2. In particolare, il Programma indica i seguenti interventi e attività: |
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Art. 7-bis - Iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche1. Il CAI FVG realizza in |
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Art. 8 - Concessione ed erogazione di contributi a favore delle iniziative indicate nel Programma1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione, anche per il tramite delle sezioni re |
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Art. 9 - Norme transitorie1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI del Friuli Venezia Giulia, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, continua a trovare applicazione l’articolo 6, commi da 61 a 64 della |
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Art. 10 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall’articolo 8 e in particolare per le iniziative di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativamente agli interventi di parte corrente e h) è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019 a valere sulla Missi |
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Art. 11 - Abrogazioni1. Sono abrogate in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell’attività del Club alpino italiano); |
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Art. 12 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La pr |
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