N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 9, comma 5, della L.R. 15/05/2002, n. 13 e, successivamente, abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 05/12/2005 n. 29, così recitava:

"Art. 86 - Affitto in forma non imprenditoriale

1. L'affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.

2. Ai fini del miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell'immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell'allegato "C", facente parte integrante della presente legge. In ogni caso l'assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l'immobile e deve essere posta in evidenza all'interno dello stesso.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.

4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.

5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell'immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.

6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5."

Dalla redazione