Articolo abrogato dalla L.R. 04/04/2013 n. 4. L’articolo 59 così recitava: “Art. 59 - Variazione delle strutture ricettive - 1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive e delle case e appartamenti per vacanze sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione-certificazione di qualità o autorizzazione.”

Dalla redazione