Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 77 - Definizione

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare

2. Il servizio di alloggio comprende:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato "F", facente parte integrante della presente legge.”

Dalla redazione