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L. R. Friuli Venezia Giulia 04/10/2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 04/08/2014, n. 15
- L.R. 30/12/2014, n. 27
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TITOLO I - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL’INIZIO DEL CONFLITTO
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CAPO I - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
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Art. 1 - Finalità

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla present

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Art. 2 - Tipologie del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dalla legge 78/2001, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguen

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Art. 3 - Comitato consultivo

1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale. N1

1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall’Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all’anno. N2

2. Il Comitato &

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Art. 4 - Compiti del Comitato consultivo

1. Il Comitato:

a) formula propo

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Art. 5 - Contributi per interventi

1. Nell’ambito delle finalità previste all’articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall’articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l’Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all’articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree; N13

b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all’articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;

c) il censimento, la catalogazione, l’inventariazione, l’acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all’articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;

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Art. 6 - Esperto specializzato sui siti della Grande guerra

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di accompagnamento cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 78/2001.

2. L’attività di accompagnamento da parte degli esperti è rivolta a

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Art. 7 - Convenzioni

1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con privati di cui all’articolo 11, comma 6, i quali dispongano di collezioni considerate di valore stori

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Art. 8 - Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale

N5

1. L’Amministrazione regionale, sentito l’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi "anche di durata pluriennale"

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Art. 9 - Iniziative ed eventi

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CAPO II - DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICOCULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
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Art. 10 - Raccolta di reperti mobili

1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all’articolo 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. L’attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:

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Art. 11 - Collezioni private

1. La Regione riconosce l’importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l’attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della c

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CAPO III - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL’INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
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Art. 12 - Centenario della prima guerra mondiale

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 (Istituzione del Comitato storico scientifico per il “Centenario della prima guerra mondiale”), promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2014, sostenendo l

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CAPO IV - NORME FINALI E FINANZIARIE
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Art. 13 - Regolamenti di attuazione

1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.

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Art. 14 - Struttura regionale attuatrice

1. L’attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una

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Art. 15 - Modifiche e abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale);

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Art. 16 - Norme transitorie

1. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura.

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Art. 17 - Norme finanziarie

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 9.000 euro suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013.

2. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell’unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5985 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione “Contributi per la manutenzione e il restauro, nonché la costruzione e la collocazione di nuove opere riguardanti il patrimonio della Prima guerra mondiale sul territorio della Regione”.

3. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell’unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione “Contributi per la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica di beni immobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale”.

4. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell’unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione “Contributi per il censimento, la catalogazione, l’inventariazione, l’acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale”.

5. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell’unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5991 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del

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TITOLO II - NORME UGENTI IN MATERIA DI CULTURA
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CAPO I - MODIFICHE E INTEGRAZIONI A NORME IN MATERIA DI CULTURA
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Art. 18 - Disposizioni per il sostegno di attività culturali

N22

1. In deroga alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d’incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all’ammontare dell’incentivo concesso “, salvo che non sia diversamente disposto con norma di legge o di regolamento” N31.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, le spese generali non esclusivamente riferibili agli interventi e ai progetti di cui al comma 1 si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell’importo dell’incentivo. È comunque fatta salva la possibilità di considerare ammissibili spese per una percentuale superiore al 5 per cento se sono documentate spese generali riferibili esclusivamente agli interventi e ai progetti di cui al comma 1.

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica