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L. R. Friuli Venezia Giulia 04/06/2004, n. 18

Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/12/2005, n. 29
- L.R. 09/12/2016, n. 21
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Art. 1 - Art. 7 - Omissis


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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificato dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 la lettera e)

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Art. 9 - Art. 25 - Omissis


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Art. 26 - (Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

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Art. 27 - Omissis


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Art. 28 - (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani)

1. L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 R (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - (Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del ser

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Art. 29 - Omissis


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Art. 30 - (Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni)

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola "associazioni" sono aggiunte le seguenti: "dei consumatori".

2. All'articolo

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Art. 31 - Art. 34 - Omissis


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Art. 35 - (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive)

1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 R (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente

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Art. 36 - Omissis


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Art. 37 - (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica alla legge regionale 8/1999 in materia di commercio)

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Art. 38 - (Modifica alla legge regionale 18/2003 in materia di prescrizioni urbanistiche-commerciali)

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Art. 39 - (Particolari prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)

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Art. 40 - (Modifica alla legge regionale 13/1992 in materia di pubblici esercizi)

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Art. 41 - (Disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di (commercio, di pubblici esercizi e turismo)

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Art. 42 - (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)

1-2. N2

3. Omissis

4. La prima parte dell'allegato "B" alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:

"ALLEGATO "B" - Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all'articolo 68)

Avvertenze:

a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l'attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITÀ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono

c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.

d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate

f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce - lavapiedi - lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

h) L'obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l'erogazione di acqua calda.

i) L'obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO - sotto voci bar e spaccio - non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

l) Per unità abitativa (U:A) si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a m

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Art. 43 - Art. 45 - Omissis


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