N123 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima aggiunto dalla L.R. 04/04/2013 n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 100 bis - Sospensione, divieto di prosecuzione dell’attività e applicazione delle sanzioni

1. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all’articolo 56, commi 1, 2 e 3;

c) in caso di recidiva ai sensi dell’articolo 100, comma 6.

2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 7, qualora accerti:

a) che l’attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L’esercizio dell’attività di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all’articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.”

Dalla redazione