Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 105 - Sanzioni amministrative
1. L’esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;
b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all’articolo 102, commi 1 e 2;
c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.
6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 102, comma 6, qualora accerti:
a) che l’attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984.
9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Linee guida MIT sul Decreto Salva Casa (lettura coordinata con norme e indicazioni pratiche redazionali)
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici
- Dino de Paolis
- Francesco Russo
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
25/03/2025
- Airbnb, prime Cu con errori da Italia Oggi
- Cedolare secca per i negozi, proroghe per i contratti 2019 da Italia Oggi
- Acconto Irpef, Osnato: disallineamento temporaneo da Italia Oggi
- Imballaggi non restituiti, l’imponibile è il valore normale o quello pattuito da Italia Oggi
- Credito Iva, modelli al restyling da Italia Oggi
- Periferie, ultimatum agli enti da Italia Oggi

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
