Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 152 - Ambiti di intervento

1. Gli incentivi previsti dal presente titolo sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali nei quali il turismo rappresenta una componente rilevante delle attività economiche e ove le risorse ambientali e le attrezzature consentono l'organizzazione di un prodotto qualificato e adatto alla commercializzazione.

2. Gli ambiti e le priorità sono individuati con regolamento regionale su parere conforme della competente Commissione consiliare.”

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