Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 85 - Destinazione d'uso

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di unità abitative ammobiliate a uso turistico non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

1 bis. È, altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d’uso, l’utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell’articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.”

Dalla redazione