N120 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

“Art. 97 - Reclami

1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.

2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'AIAT ove esistente.

 

Art. 98 - Chiusura temporanea

1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo è consentita, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.

2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attività.”

Dalla redazione

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