N117 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 93 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

3 bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.

3 ter. Nel locale soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 42, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.”

Dalla redazione