Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 101 - Definizione

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.”

Dalla redazione